Accollo debiti società in house e responsabilità contabile amministratori (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 69 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Consiglio comunale che deliberi l’accollo dei debiti di una società in house posta in liquidazione è tenuto a una motivazione rafforzata, che dia conto delle ragioni concrete di utilità e vantaggio per l’ente e del raffronto tra le soluzioni giuridicamente praticabili. La mera enunciazione di considerazioni endofinanziarie o metagiuridiche, prive di riscontro, integra colpa grave degli amministratori. L’esimente politica non opera per gli atti che la legge riserva alla competenza specifica dell’organo consiliare, né l’assenza di cultura giuridica degli amministratori esime dal dovere di conoscenza del minimale quadro normativo di riferimento. Il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per danno indiretto decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato.
Il Fatto
Il Comune di Segrate, dopo aver posto in liquidazione la società in house che gestiva la piscina comunale, con deliberazione consiliare del 31 maggio 2012 stanziò € 300.000,00 per far fronte ai debiti della partecipata, sul presupposto dell’accollo e della praticabilità dell’azione dei creditori sociali ex art. 2497 cod. civ. La Sezione regionale di controllo aveva censurato l’operazione con una deliberazione del 2012, ribadendo i rilievi nel 2015. La banca creditrice chiese il pagamento; seguì decreto ingiuntivo, provvisoria esecuzione e riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267/2000.
Le successive delibere consiliari del luglio 2016 presero atto dell’inefficacia della precedente e non autorizzarono alcun intervento finanziario. Il giudice civile, in primo e in secondo grado, condannò comunque il Comune al pagamento, cui seguirono i mandati. La Procura regionale convenne in giudizio il Sindaco, il Segretario generale e i consiglieri per il danno erariale pari all’esborso di € 198.089,71.
La Motivazione della Corte
La Sezione rigetta le eccezioni preliminari. Sulla prescrizione richiama il principio delle Sezioni riunite n. 14/2011/QM: per il danno indiretto il termine decorre dall’emissione del titolo di pagamento al terzo. La pronuncia civile di primo grado, appellata, non aveva efficacia di giudicato. L’eccezione di nullità dell’atto di citazione è infondata, essendo determinati petitum e causa petendi.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’iter della volontà dell’ente così come accertato dal giudice civile e condivide i rilievi della Sezione di controllo. La delibera del 2012 presenta un evidente deficit motivazionale: richiama una pronuncia di controllo minoritaria e trascura le ragioni, allora maggioritarie, fondate sull’art. 2495 cod. civ., secondo cui il socio pubblico non è tenuto ad accollarsi il debito sociale insoddisfatto. Non viene esplicitata alcuna utilità pratica del ripianamento, né verificata la conservazione della titolarità del servizio, trattandosi di attività non inerente alle funzioni fondamentali dell’ente.
La Corte esclude che il richiamo all’art. 2497 cod. civ. sia stato adeguatamente approfondito e osserva che l’assemblea dei soci fu solo informata del fido di cassa concesso dalla banca, senza esercizio del controllo analogo. La decisione risulta frutto di ragioni prettamente politiche e di un asserito, indimostrato, rapporto di valuta, non di valutazioni tecnico-finanziarie. Il richiamo all’opportunità amministrativa non sottrae la scelta al sindacato contabile, contrastando con il principio di economicità.
Quanto ai consiglieri, la Corte ravvisa una grave sottovalutazione della problematica, nonostante la piena consapevolezza del tema. Non sono invocabili l’esimente politica — estranea agli atti riservati alla competenza consiliare — né l’assenza di cognizioni giuridiche, alla luce del principio affermato da Sez. giur. Lombardia n. 1136 del 2003, secondo cui la carica impone la doverosa conoscenza del minimale quadro normativo, non delegabile a terzi.
La Corte rileva poi la sostanziale inerzia di Sindaco e Segretario generale, destinatari degli atti di controllo, che non diedero corso al procedimento correttivo e proseguirono nell’intento originario. Accerta quindi la colpa grave, riconosce le concorrenti responsabilità di soggetti non evocati (responsabile del servizio finanziario, revisori, dirigente delle partecipate) e fa uso del potere riduttivo, riducendo il danno e ripartendolo tra i convenuti, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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