Cessazione della materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 161 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza pensionistica di condanna, la declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue all’intervenuta integrale soddisfazione, in via amministrativa, della pretesa del ricorrente, accertata sulla base della documentazione agli atti. La sopravvenuta esecuzione del giudicato non preclude al giudice contabile la regolazione delle spese processuali, che va operata d’ufficio applicando il criterio della soccombenza virtuale. Ai fini della liquidazione si applicano i criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della difficoltà della lite e delle attività processuali espletate.
Il Fatto
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza davanti alla Sezione Giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza della stessa Sezione, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’irripetibilità delle somme oggetto del conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva e la condanna dell’Istituto previdenziale alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
Notificata la decisione e inutilmente decorso il termine di pagamento, il ricorrente ha inviato formale invito-diffida all’esecuzione, senza ottenere riscontro. Ha quindi chiesto l’ottemperanza del giudicato, il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione, la nomina di un Commissario ad Acta in caso di ulteriore ritardo e la condanna alle spese. L’Istituto, costituitosi, ha riconosciuto il mancato adempimento per disguidi interni, rappresentando di aver provveduto alla liquidazione delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha preliminarmente rilevato l’assenza di questioni preliminari, passando all’esame del merito. Sulla scorta della documentazione prodotta, ha accertato che la domanda di ottemperanza avanzata dal ricorrente è stata integralmente accolta in via amministrativa dall’Istituto previdenziale, circostanza riconosciuta dalla stessa difesa della parte ricorrente.
Ne è conseguita la declaratoria di cessazione della materia del contendere, determinata dall’intervenuta liquidazione delle somme dovute in favore del ricorrente. Il giudice ha ritenuto che la definizione in via amministrativa della controversia esaurisca l’interesse originariamente dedotto in giudizio.
Pur in presenza di tale esito, la Corte ha affermato la necessità di provvedere sulle spese. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il giudice ha regolato d’ufficio onorari e diritti sulla base degli atti di causa, applicando i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014.
La liquidazione è stata determinata in considerazione della difficoltà della lite e delle attività processuali espletate, con condanna dell’Istituto al pagamento in favore del procuratore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c., oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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