Falsi titoli per la supplenza e danno erariale: irrilevante la prestazione svolta (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 76 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di accesso a un posto di impiego pubblico conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto ricorre una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro. La prestazione resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato non è espressiva della capacità derivante dal regolare percorso di studi e non arreca all’ente pubblico alcuna utilità, con conseguente venir meno del sinallagma tra prestazione e retribuzione. È irrilevante che agli emolumenti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte. Il danno erariale va commisurato all’importo netto percepito, poiché la forma subordinata del rapporto ha comportato la corresponsione del compenso al netto delle trattenute, essendo il datore di lavoro sostituto d’imposta.
Il Fatto
La Procura regionale citava in giudizio un docente per il risarcimento del danno quantificato nella retribuzione corrisposta a seguito di supplenza ottenuta mediante la presentazione di dichiarazioni e documentazione false. L’aspirante aveva presentato domanda di messa a disposizione (MAD) presso un istituto comprensivo, dichiarando, con assunzione di responsabilità ex art. 76 d.P.R. n. 445/2000, il possesso del diploma magistrale e del diploma di specializzazione per il sostegno.
In accoglimento della domanda l’istituto stipulava un contratto di supplenza come docente di sostegno. Le successive indagini penali accertavano la falsità dei diplomi. Il convenuto patteggiava la condanna per falso e truffa e la sentenza dichiarava, ex art. 537 cod. proc. pen., la falsità di entrambi i titoli.
La Motivazione della Corte
La Sezione ritiene fondata l’azione. La procedura di MAD è disciplinata dall’art. 2 del D.M. n. 326/2015 e dalla nota MIUR n. 37856/2018: il carattere residuale non la rende priva di regole né consente di considerare superflui i titoli dichiarati, che costituiscono elementi essenziali del contratto e attengono alle qualifiche soggettive di una delle parti.
La prova della condotta illecita è documentale: il nominativo del convenuto non figura tra i frequentanti il corso di specializzazione né è annotato nel registro dei diplomi della scuola magistrale. Decisiva è comunque la pronuncia di falsità contenuta nella sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, cui è riservata competenza esclusiva in materia ex art. 14 c.g.c..
Quanto all’efficacia della sentenza di patteggiamento, la Corte ribadisce l’autonomia del giudice erariale nell’apprezzamento dei fatti. La pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. non fornisce prova dei fatti nel giudizio contabile, ma ciò non esclude l’utilizzabilità degli accertamenti fattuali compiuti in sede penale, ove ritualmente riversati nel fascicolo. Tale lettura non contrasta con la modifica dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. attuativa della legge delega n. 134/2021.
Nel merito, la Sezione richiama la giurisprudenza contabile: dalla condotta di falso deriva il danno corrispondente ai compensi percepiti per le supplenze ottenute mediante frode. Sulla quantificazione, il calcolo fondato sui cedolini paga prevale su diverse indicazioni contenute negli atti penali. Poiché il rapporto è stato corrisposto al netto, l’obbligo risarcitorio va commisurato a tale importo, in linea con la giurisprudenza civile e amministrativa in materia di lavoro pubblico. La somma è liquidata in euro 14.442,49, oltre rivalutazione e interessi legali.
Nota della Redazione
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