Discarico delle quote inesigibili: rilievo dell’attività di riscossione successiva al diniego (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 73 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di discarico delle quote inesigibili opposto dall’ente creditore al concessionario non sospende né esonera quest’ultimo dall’obbligo di proseguire nell’attività di riscossione. Il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), cod. giust. cont. non ha ad oggetto la legittimità dell’atto amministrativo, ma la fondatezza del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 112/1999. Il giudice contabile valuta pertanto gli esiti dell’attività svolta dopo il diniego, le somme medio tempore riscosse e l’incidenza dello ius superveniens in materia di definizione agevolata dei carichi. Il rigetto del discarico è illegittimo quando risultano adottati concreti atti di riscossione e il debitore abbia riconosciuto il debito con istanza di rateizzazione, restando ancora in corso l’attività di esazione.

Il Fatto

La vicenda si colloca nel contenzioso tra un Comune e la società concessionaria incaricata della riscossione dei crediti dell’ente locale. Il Comune avviava una verifica su 142 partite affidate alla società e, non ritenendo fondate le risposte ottenute, adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme da riscuotere. La concessionaria impugnava i provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando vizi procedimentali e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo del Comune.

Il giudizio ha attraversato un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei procedimenti. Dopo la riassunzione, la società ha reiterato le proprie difese e introdotto nuove argomentazioni; il Comune ha eccepito l’inammissibilità delle ulteriori memorie come mutatio libelli. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’infondatezza del ricorso. La causa riguarda il carico relativo a un singolo debitore, per ruoli del 2008.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla propria precedente decisione, alla cui motivazione dichiara pieno rinvio. In quella sede era stato affermato che il giudizio ad istanza di parte non costituisce azione demolitoria del provvedimento amministrativo: eventuali vizi dell’attività dell’ente rilevano solo in quanto si riverberino sulla sussistenza del diritto al rimborso. Era stato inoltre chiarito che, nei rapporti tra le parti, trova applicazione esclusiva la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, con conseguente infondatezza della tesi che riteneva ancora pendente il termine per la dichiarazione di inesigibilità.

Il Collegio aveva tuttavia riconosciuto l’operatività del principio del ragionevole affidamento, sebbene erroneo, maturato dalla concessionaria circa l’applicabilità della normativa derogatoria: la sola omissione della comunicazione di inesigibilità nei termini non può fondare l’inadempienza, essendo necessario verificare i presupposti sostanziali. Era stato inoltre affermato che il diniego di discarico, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività del concessionario, che può e deve proseguire la riscossione, per evitare decadenze o prescrizioni. Il giudice deve quindi tenere conto delle somme riscosse dopo il diniego e della rideterminazione della pretesa.

Venendo al merito, la Corte verifica se l’inesigibilità sia imputabile a una condotta non diligente del concessionario. Il Comune ravvisa l’ipotesi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, deducendo la perdita del credito per mancanza di atti interruttivi della prescrizione. La concessionaria produce però la documentazione degli atti adottati: la cartella notificata nel 2008, l’avviso di intimazione del 2015, le verifiche patrimoniali, i preavvisi di fermo, il pignoramento presso terzi e l’intervento in esecuzione immobiliare.

Assume rilievo decisivo l’ulteriore intimazione notificata nel 2019 e l’istanza di rateizzazione presentata dal debitore nel dicembre dello stesso anno: con tale atto il debitore ha riconosciuto la sussistenza del debito, consentendo di ritenere ancora in corso l’attività di riscossione. La Corte constata ritardi nell’azione della concessionaria, ma rileva che non può escludersi l’applicazione dell’art. 4, d.l. n. 41/2021 rispetto al debito residuo. Il ricorso è pertanto accolto. Resta fermo l’obbligo del concessionario di versare per intero quanto dichiarato di aver effettivamente riscosso. La complessità del quadro normativo giustifica l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *