Rito abbreviato contabile e spese a carico del convenuto virtualmente soccombente (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 74 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c., la definizione del giudizio ai sensi dei commi 7 e 8 non esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio. Queste vanno poste a carico del convenuto risultato virtualmente soccombente, anche quando il processo si chiude per l’avvenuto pagamento della somma ridotta. La liquidazione delle spese presuppone l’accertamento, dagli elementi probatori in atti, della responsabilità amministrativa per l’illecito ascritto. Le spese sono invece compensate nei confronti dell’interveniente, in ragione del tipo di pronuncia adottato. Il principio si inserisce nella giurisprudenza costante della Sezione in materia di spese nel rito abbreviato.
Il Fatto
Il giudizio di responsabilità riguarda il titolare di un’azienda agricola, convenuto dalla Procura regionale per aver indebitamente percepito contributi comunitari destinati al sostegno delle attività connesse al pascolo di bestiame, erogati dall’AGEA e dalla Regione Lombardia per gli anni 2010 e 2011, per un importo di euro 41.032,15 oltre interessi e rivalutazione. Secondo l’accusa, il convenuto avrebbe dichiarato, per il tramite di società di servizi, il possesso dei requisiti di condizionalità necessari per accedere ai contributi, senza rispettare il rapporto Uba/Ha richiesto, calcolato in 0,1713 e dunque esterno alla forbice di legge compresa tra 0,2 e 4.
La notizia del danno era giunta alla Procura regionale dalla relazione della Guardia di finanza del 23 aprile 2021. Il convenuto ha chiesto l’accesso al rito abbreviato e la definizione del giudizio mediante pagamento del 50% della somma per cui è citazione, pari a euro 20.516,07. La Sezione, con decreto n. 3 del 6.2.2024, ha accolto l’istanza, ritenendo la condotta non ascrivibile a dolo. All’udienza camerale le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi l’estinzione del processo per l’avvenuto tempestivo pagamento.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. e rileva che la norma impone al Collegio di provvedere anche sulle spese di giudizio. Il thema decidendum non attiene quindi alla responsabilità in senso pieno, ma alla regolazione del carico delle spese nella particolare sequenza del rito abbreviato.
Il Collegio qualifica il convenuto come virtualmente soccombente e pone le spese a suo carico. Il riferimento è alla giurisprudenza costante della Sezione, richiamata nel provvedimento con la sentenza n. 127/2022. La soluzione non dipende dalla formale definizione del giudizio, ma dalla valutazione degli elementi probatori in atti.
Su questo punto la motivazione è netta: dalle risultanze probatorie, tra cui quelle del processo penale, emerge con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto. È questo accertamento, sia pure sommario e funzionale alla sola regolazione delle spese, a giustificare la condanna del convenuto.
Quanto all’interveniente, la Sezione dispone la compensazione delle spese, coerentemente con il tipo di pronuncia adottato. La decisione chiude così il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e liquida le spese in euro 93,10.
Nota della Redazione
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