Danno erariale da assunzione mediante autocertificazione di titolo di studio non conseguito (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 91 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per accesso all’impiego pubblico mediante falsa attestazione del possesso del titolo di studio, la mancata annotazione del nominativo del dichiarante nel registro dei diplomi tenuto dall’ente abilitato al rilascio, accertata dalla polizia giudiziaria, costituisce prova decisiva del mancato conseguimento del titolo. Tale risultanze non possono essere scalfitte da generiche contestazioni difensive che non siano accompagnate dalla querela di falso ex artt. 221 e ss. cod. proc. civ.. La prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato è affetta da illiceità della causa e, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., resta priva di tutela, con conseguente venir meno del sinallagma tra prestazione e retribuzione. Il danno erariale va commisurato all’importo netto dei compensi percepiti, essendo il datore di lavoro sostituto d’imposta.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio la convenuta per il risarcimento del danno erariale, quantificato in euro 23.191,77. La docente aveva presentato domanda di messa a disposizione per l’insegnamento nella scuola primaria e aveva stipulato tre contratti di supplenza come docente di sostegno presso due istituti comprensivi, per il periodo da ottobre 2016 ad agosto 2018. Nella domanda aveva autocertificato, con assunzione di responsabilità ex art. 76 d.P.R. n. 445/2000, il possesso di un diploma di specializzazione per il sostegno rilasciato da una fondazione privata paritaria.

Le indagini penali avevano evidenziato che il nominativo della convenuta non figurava nel registro dei diplomi rilasciati dalla fondazione tra il 1991 e il 1998. La Procura contabile ha quindi agito per il rimborso delle retribuzioni corrisposte. La convenuta ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa dell’esito del processo penale, ha eccepito la prescrizione quinquennale e, nel merito, ha dedotto carenza di prova, assenza di danno per l’effettivo svolgimento dell’attività didattica e necessità di calcolo al netto con compensazione dei vantaggi per la pubblica amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha respinto l’istanza di sospensione ex art. 106 cod. giust. cont. La questione della falsità del diploma non costituisce pregiudizialità tecnica, perché il thema decidendum non è la falsificazione del documento quanto il suo mancato conseguimento. Il collegio richiama sul punto le Sezioni Riunite n. 8/2018 e la Sezione n. 109/2023.

L’eccezione di prescrizione è stata parimenti respinta. Nei casi di fatti costituenti reato doloso, l’occultamento viene meno con il rinvio a giudizio, dal quale decorre il termine prescrizionale; nella specie il rinvio è del 6.12.2023, cosicché l’azione è tempestiva rispetto al termine quinquennale dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. Il collegio richiama la Sez. II App. n. 416/2013.

Nel merito, la Corte ha ritenuto provata la condotta illecita. La prova documentale raccolta dalla polizia giudiziaria dimostra che il nominativo della convenuta non compare tra i frequentanti del corso di specializzazione né nel registro dei diplomi. La Sezione attribuisce a tale dato carattere decisivo, secondo il grado di verosimiglianza del “più probabile che non” richiamato da Cass. SS.UU. n. 576/2008, e qualifica le attestazioni del registro come aventi natura certificativa. Le generiche contestazioni difensive non possono depotenziane la valenza fidefacente senza querela di falso, come già affermato dalla Sezione n. 54/2024.

Quanto al danno, la Corte applica il consolidato orientamento contabile: l’accesso all’impiego mediante falsa attestazione del titolo integra illiceità della causa e, per l’art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro della tutela, non arreca utilità all’ente e fa venir meno il sinallagma, a nulla rilevando l’effettivo svolgimento dell’attività. Il collegio richiama la Corte cost. n. 296/1990 e la Sezione n. 76/2024. La circostanza che la procedura di MAD sia subordinata alla mancanza di graduatorie non rende superflui i titoli dichiarati, che costituiscono elementi essenziali del contratto.

Il quantum è stato ricalcolato al netto, essendo il datore di lavoro sostituto d’imposta, per un totale di euro 18.098,80, con rivalutazione ISTAT e interessi legali. La convenuta è stata condannata al pagamento in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con spese di giudizio a proprio carico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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