Limiti alla ripetizione dell’indebito pensionistico per superamento dei limiti reddituali (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 466 del 11.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, l’art. 13, commi 1 e 2, l. n. 412/1991 impone all’INPS di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati e di recuperare quanto pagato in eccesso entro l’anno successivo, indipendentemente dallo stato soggettivo dell’accipiens e dalla tipologia di errore dell’Ente. Decorso tale termine, la ripetizione è consentita solo in assenza di un legittimo affidamento in buona fede del percettore. Il termine annuale decorre dal momento in cui l’Ente è in grado di svolgere l’attività di controllo, ossia dalla conclusione dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. La giurisdizione contabile, di natura dichiarativa, conosce del rapporto e non del provvedimento, che resta mero presupposto processuale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità con decorrenza 1.2.2000, ha adito la Corte dei conti per contestare il provvedimento del 17.9.2021 con cui l’INPS aveva riliquidato il trattamento e chiesto la restituzione di euro 9.924,57, corrisposti da novembre 2018 a febbraio 2021 e ritenuti non dovuti per superamento dei limiti reddituali al cumulo con altri redditi.

Ha domandato la declaratoria di irripetibilità dell’indebito, la restituzione delle trattenute e la condanna alle spese, eccependo di non aver potuto evincere le ragioni della richiesta e di aver agito in buona fede. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, escludendo ogni affidamento tutelabile.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha preliminarmente riqualificato l’azione. Il ricorso non è volto all’annullamento del provvedimento, perché la giurisdizione contabile ha natura dichiarativa e tende all’accertamento del diritto alla pensione e della sua esatta determinazione. L’atto impugnato è dunque mero presupposto processuale del giudizio sul rapporto, con esclusione di pronunce caducatorie.

Nel merito, la questione riguarda i limiti alla ripetibilità dell’indebito pensionistico. Trova applicazione l’art. 13, commi 1 e 2, l. n. 412/1991, secondo cui l’INPS verifica annualmente le situazioni reddituali e recupera quanto pagato in eccesso entro l’anno successivo, indipendentemente dallo stato soggettivo dell’accipiens e dal tipo di errore. Superato il termine annuale, il legittimo affidamento del percettore assume rilievo ostativo alla ripetizione.

Il termine annuale decorre dal momento in cui l’Ente può svolgere il controllo, cioè dalla conclusione dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ne deriva che l’iniziativa del 17.9.2021 è tempestiva per gli indebiti degli anni 2019, 2020 e 2021, mentre per il 2018 la ripetibilità resta subordinata all’assenza di buona fede.

Sul punto la Corte richiama le Sezioni Riunite n. 4/2008, che impongono al pensionato di comunicare ogni variazione del trattamento e di non indurre in errore l’Amministrazione. Nel caso concreto la ricorrente ha presentato correttamente il Modello 730/2019 per l’anno 2018 e non ha tenuto comportamenti decettivi. L’INPS, ricevuta la dichiarazione, era in condizione di accedere telematicamente ai dati e di riliquidare il trattamento entro il 31.12.2020. La contestazione tardiva del 17.9.2021 trova quindi un limite nella buona fede dell’accipiens.

Il ricorso è pertanto accolto parzialmente: è affermata la ripetibilità degli importi per gli anni 2019, 2020 e 2021 e l’irripetibilità di quanto pagato per il 2018, con obbligo di restituzione di quanto già trattenuto, maggiorato di interessi legali dalla domanda giudiziale. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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