Responsabilità contabile amministratori concessionaria e limiti al potere riduttivo per dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 18 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli amministratori, di diritto o di fatto, e i soci di una società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi che si ingeriscano nella gestione e distraggano le somme riscosse per conto dell’ente locale integrano un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione e rispondono a titolo di dolo del danno erariale, con esclusione del potere riduttivo. Il giudicato penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, reso su condotte sostanzialmente coincidenti, esplica efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità amministrativa quanto alla posizione del convenuto assolto. La qualità di socio-dipendente con mansioni meramente esecutive non radica di per sé il rapporto di servizio. Il giudice contabile non è vincolato alla quantificazione del danno operata dall’ente nella domanda di insinuazione al passivo fallimentare e può rideterminarla.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio la società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi di un Comune, in fallimento e non costituita, tre soci-amministratori della medesima e una funzionaria comunale preposta al Servizio Finanziario. Si contestava il mancato riversamento dei canoni e dei tributi riscossi per conto dell’ente — imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP, IMU e ICI — per gli anni 2015-2017, per un danno complessivo quantificato in oltre 347.000 euro a titolo di dolo e in solido tra i primi, e in via sussidiaria per la funzionaria a titolo di colpa grave.

La vicenda traeva origine da indagini penali sfociate in una condanna di primo grado per taluni degli amministratori e in una sentenza di assoluzione, passata in giudicato, per una delle socie. La funzionaria eccepiva la prescrizione e contestava nel merito gli addebiti; gli altri convenuti eccepivano la nullità della citazione e chiedevano la sospensione in attesa del giudizio penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La richiesta di riunione è disattesa perché i giudizi riguardano enti locali e partite di danno distinti; la sospensione ex art. 106 c.g.c. è esclusa, non essendo la controversia penale pregiudiziale in senso tecnico, come affermato dalle SS.RR., ordinanze nn. 3 e 9 del 2018. La nullità della citazione è parimenti infondata, avendo la Procura esposto fatti, ragioni e quantum, sì che le difese hanno potuto controdedurre. L’eccezione di prescrizione è rigettata: il danno si è consolidato con il fallimento della società, essendo da allora irreversibile la perdita dei crediti.

Nel merito, la Corte ricostruisce il rapporto di servizio degli agenti contabili ex art. 74 del R.D. n. 2440/1923 e degli artt. 178 e 188 del R.D. n. 827/1924, richiamati dall’art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000: alla Procura basta provare la qualità di agente contabile, l’incarico e la difformità tra prestazioni e riversamenti, spettando al convenuto allegare la causa non imputabile. Accertata l’inadempienza della concessionaria contumace, il Collegio estende la responsabilità agli amministratori e ai soci che, secondo la giurisprudenza contabile richiamata (Corte dei conti, Sez. Piemonte, sent. n. 1/2015; Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 186/2017; Sez. Umbria, sent. n. 87/2018), si siano ingeriti nella gestione determinando distrazione o danno.

Quanto alla socia, il Collegio dà rilievo al giudicato penale di assoluzione per non aver commesso il fatto, reso su condotte sostanzialmente coincidenti con quelle contestate dalla Procura contabile e basate sul medesimo materiale probatorio. La qualità di socia e le mansioni meramente esecutive non radicano il rapporto di servizio, mancando ogni compartecipazione materiale o morale agli illeciti. La domanda nei suoi confronti è quindi rigettata.

Per la funzionaria, la Corte esclude la colpa grave in ordine all’inadeguatezza delle fideiussioni e all’inerzia nelle azioni di recupero, anche per il sottodimensionamento dell’ufficio e l’imminente fallimento della società. Ritiene invece gravemente negligente l’omessa escussione delle polizze fideiussorie, per le quali risponde in via sussidiaria. La Corte ridetermina infine il danno, rettificando le voci TOSAP, IMU e riscossione coattiva in ragione delle proroghe e dei subentri, e condanna gli amministratori in solido per la somma accertata, con esclusione del potere riduttivo per la natura dolosa della responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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