Improcedibilità dell’appello per mancata comparizione, ex art. 196 c.g.c. (Corte dei Conti Sez. II App. n. 131 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata comparizione della parte appellante all’udienza fissata ai sensi dell’art. 196 c.g.c., a seguito della rituale comunicazione dell’ordinanza a verbale, determina la declaratoria di improcedibilità dell’appello. L’onere di comparizione grava sulla parte interessata, la quale deve garantire la propria presenza o quella di un difensore abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, a pena di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. In tale evenienza, trovano applicazione i criteri di compensazione delle spese di lite previsti dall’art. 31, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
La controversia trae origine dal recupero di un indebito di euro 15.588,13 disposto dall’INPS nei confronti del ricorrente, relativo a ratei pensionistici riscossi dal 16.6.2014 al 31.1.2015. La pensione privilegiata era stata sospesa in conseguenza della riammissione in servizio con riserva, disposta dal Ministero della Difesa in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Roma che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente.
Il giudice di primo grado, la Sezione giurisdizionale per il Lazio, respingeva il ricorso. L’interessato proponeva appello, contestando la legittimità della sospensione della pensione e chiedendo il rimborso dell’indennità dalla data della sospensione.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha preliminarmente ricostruito l’iter processuale. All’udienza del 20 gennaio 2026, per l’appellante era comparso un difensore privo dell’abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, al quale non era stato consentito di intervenire. Il Collegio aveva pertanto disposto, con ordinanza a verbale, la fissazione di una nuova udienza al 19 maggio 2026, con esplicito avvertimento che la mancata comparizione avrebbe comportato la declaratoria di improcedibilità.
L’ordinanza risultava ritualmente comunicata all’indirizzo di posta elettronica del procuratore costituito per l’appellante, a cura della segreteria della Sezione, con pec del 23 gennaio 2026. Ciononostante, all’udienza odierna la parte appellante non compariva e il suo difensore risultava nuovamente assente.
Il Collegio ha quindi dichiarato la improcedibilità dell’appello, richiamando il disposto dell’art. 196 c.g.c. La norma impone, in caso di mancata comparizione della parte appellante all’udienza fissata a seguito del mancato intervento di un difensore abilitato, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La circostanza che le parti appellate non si fossero costituite non ha rilievo, atteso che l’onere di comparizione incombe esclusivamente sulla parte appellante per evitare la declaratoria di improcedibilità.
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Nota della Redazione
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