Responsabilità contabile dei soci gestori e rapporto con assoluzione penale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 22 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato penale di assoluzione pronunciato per non aver commesso il fatto, sui medesimi fatti poi portati davanti al giudice contabile, esplica efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità amministrativa e impone il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale. La qualità di socio-dipendente di una società concessionaria, priva di poteri gestori e di autonoma capacità decisionale, non integra di per sé il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione. Gli amministratori di fatto che si ingeriscono nella gestione di risorse tributarie altrui rispondono invece a titolo di dolo, in solido con la società fallita, del danno da mancato riversamento. Il funzionario comunale risponde per colpa grave solo del pregiudizio riconducibile a una sua specifica omissione, non dell’intero danno cagionato dalla concessionaria infedele.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio, davanti alla Sezione giurisdizionale per le Marche, una società concessionaria del servizio di riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in fallimento, i suoi soci e amministratori e una funzionaria del Servizio Finanziario del Comune danneggiato. Si contestava il mancato riversamento dei tributi riscossi per conto dell’ente nel triennio di vigenza della convenzione.

Nei confronti degli amministratori si invocava la responsabilità a titolo di dolo; nei confronti della funzionaria, in via sussidiaria, la colpa grave per non aver escusso la polizza fideiussoria e per non aver attivato iniziative di tutela del credito comunale. Una delle convenute eccepiva l’efficacia del giudicato penale di assoluzione reso a suo favore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari: la riunione con altri giudizi pendenti è rimessa a una mera facoltà, non a un obbligo, e la sospensione necessaria non opera per la pendenza del processo penale, non essendo configurabile una pregiudizialità in senso stretto. Superate le censure di genericità della citazione e di violazione dell’art. 87 c.g.c., la Corte esclude la prescrizione, individuando il consolidarsi del danno nella dichiarazione di fallimento della concessionaria.

Nel merito, la qualità di agente contabile della società è pacifica. Richiamando la giurisprudenza contabile, il Collegio afferma che al rapporto di servizio della persona giuridica si affianca quello degli amministratori di diritto o di fatto che si ingeriscano nella gestione, determinando distrazioni o mancati riversamenti. Il sistema fraudolento ideato e attuato dagli amministratori, già accertato in sede penale, fonda la loro condanna in solido per il danno da mancato riversamento dei tributi.

Quanto alla convenuta assolta in sede penale, il Collegio ricostruisce l’efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione, che va letto nel dispositivo e nella motivazione per verificare l’identità sostanziale dei fatti. Poiché le condotte contestate dalla Procura contabile coincidono con quelle oggetto dell’imputazione, e la sentenza penale ha escluso ogni compartecipazione, la domanda risarcitoria è rigettata. La titolarità di una quota sociale e il ruolo meramente esecutivo non radicano il rapporto di servizio.

Per la funzionaria comunale, la Corte esclude la colpa grave quanto alla congruità della garanzia, non esigibile da un soggetto con il solo diploma di ragioniere, e quanto alla mancata azione giudiziale, risultata inutile per la sopravvenuta procedura concorsuale. Ravvisa invece negligenza nell’omessa escussione della polizza, condannandola in via sussidiaria entro il limite della garanzia. La quantificazione del danno viene rettificata, escludendo la proiezione degli incassi del primo trimestre sul quarto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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