Responsabilità contabile del concessionario e ruolo esecutivo del socio nella riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 19 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario privato del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali riveste la qualità di agente contabile di diritto e risponde, ai sensi dell’art. 194 del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’omesso riversamento delle somme riscosse, salvo prova della forza maggiore; in tal caso la Procura è tenuta a provare solo l’esistenza del rapporto e la divergenza tra prestazioni eseguite e doverose, operando una inversione dell’onere della prova. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione per non aver commesso il fatto, pronunciata a seguito di dibattimento su condotte sostanzialmente identiche, esplica efficacia nel giudizio di responsabilità contabile ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., con esclusione della responsabilità del convenuto. La qualità di socio di una società di capitali, in assenza di un ruolo gestionale effettivo, non radica di per sé il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione. In caso di responsabilità dolosa con indebito arricchimento, l’art. 1, comma 1-quinquies, della legge n. 20/1994 impone la condanna in solido dei coobbligati.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per le Marche ha convenuto in giudizio la società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali, in fallimento, i suoi amministratori e soci, nonché una funzionaria del Servizio Finanziario del Comune affidante. Si contestava, a titolo di dolo, un danno di 16.098,50 euro derivante dall’omesso versamento dei canoni concessori dovuti per il terzo e quarto trimestre 2015 e per gli anni 2016 e 2017, e dalle differenze conseguenti al c.d. sistema Cassani. In via sussidiaria, a titolo di colpa grave, si contestava alla funzionaria la minor somma di 14.635,00 euro per omessa vigilanza e mancato rinnovo della garanzia fideiussoria.

Le indagini traevano origine da un procedimento penale milanese che aveva accertato una sistematica confusione contabile dei tributi riscossi per oltre seicento Comuni. Il sistema, ideato da uno degli amministratori, alterava mediante un algoritmo le rendicontazioni per ridurre i riversamenti dovuti agli enti locali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le istanze di riunione e di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale d’appello. Ha richiamato l’art. 106 c.g.c. e le SS.RR., ordinanze nn. 3 e 9 del 2018, secondo cui la controversia penale non costituisce pregiudiziale in senso tecnico rispetto al giudizio contabile. Respinta anche l’eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.g.c., avendo la Procura compiutamente esposto fatti, ragioni e quantificazione del danno.

Nel merito, la Corte ha qualificato la società come agente contabile di diritto in forza della convenzione stipulata e delle successive proroghe. Ha ritenuto provati gli elementi costitutivi della responsabilità contabile: la società, rimasta contumace, non ha fornito alcuna giustificazione degli ammanchi riscontrati. Quanto agli amministratori e alla socia coinvolti nel sistema fraudolento, il Collegio ha richiamato le precedenti pronunce della Sezione Lombardia e della stessa Sezione Marche, ravvisando l’unitarietà del sistema fraudolento e l’ingiustificata inosservanza degli obblighi di riversamento.

Ha invece escluso la responsabilità della socia assolta in sede penale. La sentenza irrevocabile di assoluzione per non aver commesso il fatto, resa a seguito di dibattimento, esplica efficacia nel giudizio contabile: la Corte ha verificato la sostanziale identità tra le condotte contestate e quelle oggetto dell’imputazione penale, valorizzando il ruolo esecutivo riconosciuto alla convenuta. Ha richiamato la Corte dei conti, Sez. Toscana, sent. n. 158/2016, secondo cui la sola qualità di socio non radica il rapporto di servizio in assenza di ingerenza nella gestione operativa. Ha inoltre rilevato che le sentenze della Sezione Lombardia erano antecedenti al giudicato penale del 22.10.2022.

Quanto alla funzionaria, la Corte ha ravvisato la colpa grave nell’omesso rinnovo della polizza fideiussoria in occasione delle proroghe, nonché nell’aver consentito ulteriori proroghe dopo la manifestazione degli inadempimenti. Ha escluso invece il profilo relativo al mancato avvio di azioni giudiziali, non probanti per la situazione finanziaria della concessionaria. Ha applicato il potere riduttivo in ragione della grave carenza di personale, determinando il danno in via sussidiaria in 3.000,00 euro.

La Corte ha infine confermato la quantificazione del danno in 16.098,50 euro, non vincolata alla determinazione operata dal Comune in sede di insinuazione al passivo, e ha affermato la responsabilità solidale dei coobbligati in virtù del dolo e dell’indebito arricchimento, escludendo l’applicazione del potere riduttivo. Ha liquidato le spese di difesa in favore della convenuta assolta, a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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