Ritardi nei versamenti degli incassi e irregolarità del conto giudiziale dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 33 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile incaricato della gestione degli incassi non può opporre alcun diritto di ritenzione sulle somme riscosse a fronte del mancato pagamento, da parte dell’ente pubblico, dei compensi a lui dovuti. I versamenti devono essere eseguiti alle scadenze fissate dalla convenzione, in ragione del vincolo di destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti. L’inosservanza dei termini di versamento integra un’irregolarità del conto giudiziale, non sanata dalle giustificazioni dell’agente. Parimenti rileva, sul piano formale, il mancato deposito della relazione degli organi di controllo interno ai sensi dell’art. 139 del c.g.c., anche quando l’inadempienza sia imputabile all’amministrazione e non all’agente. Qualora le irregolarità siano essenzialmente formali, non si fa luogo all’addebito delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per le Marche è investita del giudizio di conto relativo alla gestione degli incassi della Galleria d’Arte Contemporanea di un Comune, per l’esercizio finanziario 2017, effettuata da un raggruppamento temporaneo di imprese affidatario del servizio di gestione museale.

Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, contesta la legittimità della proroga della convenzione stipulata nel 2008, la mancata trasmissione delle relazioni degli organi di controllo interno, il mancato deposito della documentazione tramite l’applicativo SIRECO, l’inosservanza dei termini di versamento degli incassi, la carenza di documentazione sul bookshop e l’omessa annotazione degli incassi per il periodo dal 13 maggio al 31 dicembre 2017. L’agente contabile si difende sostenendo la natura essenzialmente formale delle contestazioni e l’assenza di effettivi ammanchi, chiedendo il discarico del conto.

La Motivazione della Corte

Sulla proroga, il Collegio rileva la violazione dei limiti previsti in materia di affidamento di servizi pubblici: l’art. 2 della convenzione consentiva una proroga per massimo 24 mesi, quindi fino al 31/12/2012. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, Sez. V, n. 4192/2013), la Sezione afferma che, scaduto il contratto, l’amministrazione deve indire una nuova gara, salva la sola proroga tecnica. Tale illegittimità dell’investitura non determina però un’irregolarità sostanziale del conto, ammissibile anche se reso da un agente contabile di fatto.

Sul piano formale, la Corte rileva la mancata trasmissione delle relazioni degli organi di controllo interno ex art. 139 del c.g.c., inadempienza non imputabile all’agente ma al responsabile del procedimento designato dal Comune. La Sezione rammenta l’obbligo di contestuale trasmissione degli allegati e osserva che il mancato espletamento della parifica e della revisione potrebbe esporre dirigenti e amministratori a eventuali responsabilità.

Quanto ai versamenti, l’art. 8 della convenzione imponeva cadenza mensile, mentre dalle reversali SIOPE emerge che gli incassi di gennaio, febbraio e marzo furono versati il 27/4 e quelli di aprile e del periodo 1-12 maggio l’1/8. L’inosservanza dei termini emerge per tabulas, a prescindere dalle giustificazioni addotte. Le somme dovevano essere riversate alle scadenze pattuite, non potendo formare oggetto di una sorta di jus retentionis per il mancato pagamento dei compensi, anche in ragione del vincolo di destinazione dei proventi ex art. 110 del D.lgs. n. 42/2004 (cfr. sentenza 268/2021 della Sezione).

Sull’omessa annotazione per il periodo 13 maggio-31 dicembre 2017, la Corte accerta dall’esame degli allegati la diversità delle società costituenti il raggruppamento affidatario nei due periodi: per quello successivo trattasi di un nuovo agente contabile, anch’esso tenuto alla resa del conto ex art. 147, comma 2, del c.g.c.

Quanto al bookshop, la Sezione prende atto che la vendita era gestita direttamente dal Comune tramite proprio personale, sicché il raggruppamento non poteva rendicontare alcun incasso. Analogamente, il versamento del 50% degli incassi trovava titolo negli artt. 7 e 8 del capitolato d’appalto. In conclusione, il conto è dichiarato irregolare per i ritardi nei versamenti e per il mancato deposito della relazione degli organi di controllo interno; trattandosi di irregolarità essenzialmente formali, non si fa luogo all’addebito delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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