Rinuncia agli atti e accettazione della controparte estinguono il giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 32 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la rinunzia agli atti formulata dalla Procura contabile e accettata dalla parte convenuta determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Il giudice prende atto della regolarità della rinunzia e della relativa accettazione e dichiara estinto il procedimento. La pronuncia di estinzione non comporta condanna alle spese, con liquidazione di nulla per le spese. Il principio opera sul piano processuale e prescinde dall’accertamento nel merito della pretesa risarcitoria.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per le Marche conveniva in giudizio, con atto di citazione depositato il 14 febbraio 2017, un dirigente regionale, chiedendone la condanna al pagamento in favore della Regione di un importo a titolo di responsabilità amministrativa. Nel giudizio era coinvolta anche una funzionaria del medesimo ufficio.

Il convenuto eccepiva che il decreto posto a fondamento della pretesa non era stato da lui emesso. La Sezione fissava quindi il termine per proporre querela di falso dinanzi al Tribunale civile di Ancona e sospendeva il giudizio di responsabilità nei suoi confronti, che proseguiva nei riguardi della funzionaria. Il giudizio per querela di falso si definiva con sentenza del Tribunale di Ancona che acclarava la non riferibilità del decreto al dirigente. Con ricorso del 26 settembre 2023 questi riattivava il giudizio rimasto sospeso.

La Motivazione della Corte

All’esito della riattivazione, la Procura regionale ha formulato rinunzia agli atti del giudizio. La parte convenuta ha dichiarato di accettare la rinunzia per iscritto. La Sezione ha quindi preso atto della regolarità della rinunzia e della relativa accettazione.

Il venir meno della pretesa attorea per effetto della rinunzia accettata determina la cessazione della materia del contendere. La Corte non è chiamata ad alcun accertamento di merito sulla sussistenza del danno e sull’elemento soggettivo, perché la domanda è stata ritirata dall’organo che l’aveva proposta e il ritiro è stato accettato dalla parte convenuta. La definizione del giudizio avviene pertanto sul piano prettamente processuale.

Quanto alle spese, la Sezione liquida nulla per le spese, coerentemente con la definizione del giudizio per rinunzia accettata.

Il dispositivo dichiara conseguentemente estinto il giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 22041 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti del dirigente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *