Nessun conto giudiziale per i beni mobili in uso agli uffici (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 49 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei beni mobili di un ente locale è soggetto alla resa del conto giudiziale solo quando sui beni ricevuti grava un vero e proprio debito di custodia, con gestione di un deposito o magazzino alimentato da movimenti di carico e scarico. I beni di consumo e le dotazioni in uso presso i singoli uffici, nei limiti delle ragionevoli necessità di funzionamento, restano estranei al giudizio di conto, fermo l’obbligo di rendicontazione amministrativa. La mera elencazione dei beni inventariati non integra il conto giudiziale e non dimostra la gestione in magazzino. In tale ipotesi difettano i presupposti normativi della resa del conto e il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione del consegnatario dei beni mobili del Comune di Massignano. Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità n. 899/2023, ha contestato il tardivo deposito del conto e la mancata allegazione della relazione del Collegio dei revisori. Ha inoltre rilevato che il documento, pur redatto sul modello di legge, non sarebbe qualificabile come conto giudiziale.
Il contabile, costituitosi, ha sostenuto la tempestività della trasmissione, avvenuta il 10 agosto 2023, e ha richiamato la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2/2018 in tema di allegazioni. Nel merito ha condiviso i rilievi sostanziali, negando però la configurabilità di un debito di custodia sui beni in uso agli uffici. La causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità e la procedibilità del giudizio. La questione centrale è se il consegnatario dei beni mobili dell’ente locale sia tenuto alla resa del conto giudiziale per le sole dotazioni assegnate in uso agli uffici.
Il testo richiama l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude dalla resa del conto i consegnatari di mobili di ufficio per solo debito di vigilanza e coloro presso i quali si trovino stampe, registri od oggetti di uso per il servizio. La disciplina sul consegnatario presuppone pertanto un incaricato di gestire un deposito o magazzino, con custodia e conservazione dei beni nei limiti qualitativi e quantitativi dei consumi programmati.
La Corte distingue così due situazioni. Finché la giacenza presso gli uffici resta contenuta nella ragionevole necessità di funzionamento, si versa in ambito amministrativo, sottratto al giudizio di conto. Quando invece la giacenza eccede tali limiti per qualità o quantità, si configura una vera gestione contabile, connotata da un debito di custodia e assoggettata alla resa del conto.
I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative sono dunque esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione. La Corte richiama su questo punto Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016, oltre ai precedenti in tema di consegnatari per debito di custodia (Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Piemonte n. 278/2021, Sez. Veneto n. 37/2014).
Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia alcuna gestione di magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava, al limite, sul consegnatario un obbligo di vigilanza, non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti normativi della resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto improcedibile.
Il Collegio dispone la compensazione delle spese, avendo il giudizio a oggetto la risoluzione di mere questioni preliminari.
Nota della Redazione
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