Esenzione Irpef sulla pensione delle vittime del dovere: beneficio di natura soggettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 23 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’Irpef prevista dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati costituisce un beneficio di natura soggettiva, che opera su tutti i trattamenti pensionistici di cui il soggetto sia titolare. Il rinvio alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e all’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 è funzionale a delimitare l’ambito dei destinatari e non i trattamenti beneficiati. Il beneficio non richiede alcuna correlazione tra la pensione e l’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti e la legittimazione passiva dell’INPS, quale sostituto d’imposta, quando si controverta del diritto a percepire la pensione senza l’applicazione della ritenuta.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in congedo della Marina Militare, è stato riconosciuto equiparato a vittima del dovere con decreto ministeriale per aver contratto infermità in condizioni straordinarie. Con raccomandata, reiterata, ha chiesto all’INPS l’esenzione dall’imposizione fiscale sulla pensione diretta di cui è titolare, invocando l’applicazione dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016.
L’Istituto ha opposto il difetto di giurisdizione e la carenza di legittimazione passiva, sostenendo la natura tributaria della controversia e l’estraneità dell’ente rispetto al prelievo. Nel merito ha dedotto che il beneficio spetterebbe ai soli trattamenti pensionistici correlati all’evento da cui deriva lo status. Il giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che ha parimenti eccepito il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
La Corte afferma anzitutto la propria giurisdizione. L’art. 1, secondo comma, dell’allegato 1 al d.lgs. n. 174/2016 devolve al giudice contabile i giudizi in materia pensionistica. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, appartengono in via esclusiva alla Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto. Nel caso di specie non si domanda la restituzione delle ritenute né si impugna alcun atto impositivo: oggetto del giudizio è il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell’importo erogato.
Quanto alla legittimazione passiva dell’INPS, il giudice richiama il principio per cui l’accertamento della legittimazione ad agire e a contraddire si svolge secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall’attore. Avendo il ricorrente dedotto l’illegittimità della ritenuta operata dall’Istituto nella qualità di sostituto d’imposta, la legittimazione passiva sussiste, mentre la questione dell’effettiva titolarità del rapporto attiene al merito.
Nel merito il ricorso è accolto. L’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 applica i benefici fiscali di cui all’art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 e all’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004 a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza richiedere che la pensione sia correlata all’evento che ha determinato lo status. I richiami normativi contenuti nella disposizione delimitano i destinatari dell’estensione e non i trattamenti beneficiati.
La Corte richiama l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 4873 del 2025, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui l’estensione dell’esenzione ha effetti dal 1° gennaio 2017 e non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento. A tale indirizzo ha aderito la giurisprudenza di merito contabile, con l’avallo della corte d’appello che ha riformato un precedente contrario della stessa Sezione. Determinante è infine la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68 del 4 dicembre 2025, con cui l’amministrazione ha riconosciuto che l’esenzione si applica su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, anche se non correlati all’evento. La Corte dichiara pertanto il diritto del ricorrente all’esenzione e condanna l’INPS a porre fine alla trattenuta, compensando integralmente le spese di lite.
Nota della Redazione
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