Debito di vigilanza e insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 71 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza non riveste la qualità di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di rendicontazione dinanzi alla Corte dei conti presuppone un debito di custodia, che si configura quando il consegnatario gestisce un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative. La mera elencazione dei beni inventariati, privi dei requisiti del modello 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996, non integra gli estremi del conto giudiziale. Il giudizio di conto instaurato in assenza dei presupposti normativi va pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un funzionario del Comune di Grottammare in qualità di consegnatario di beni mobili per l’esercizio finanziario 2013, depositato dall’Ente presso la Sezione giurisdizionale in data 16 maggio 2023. Con la relazione d’irregolarità il magistrato istruttore ha rilevato il tardivo deposito rispetto al termine dell’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e l’omessa allegazione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c.
Il magistrato istruttore ha inoltre dubitato della stessa qualificabilità dell’atto come conto giudiziale: l’elencazione comprendeva automezzi, attrezzature, sistemi informatici e arredamenti in uso presso gli uffici, senza individuazione dei beni riferibili a una gestione con debito di custodia. Il consegnatario, nella memoria per l’udienza, ha condiviso i rilievi e ha chiesto dichiararsi l’insussistenza dell’obbligo di resa, prospettando un debito di mera vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato il rapporto in termini di consegnatario per debito di vigilanza, escludendo la natura di agente contabile. Il punto di partenza normativo è l’art. 32 del r.d. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La disciplina positiva è completata dall’art. 10 del d.p.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte ha poi tracciato la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia implica la gestione di un deposito o magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni in uso e sulla gestione delle scorte operative di immediato consumo.
Il Collegio ha precisato il criterio discretivo quantitativo e qualitativo: quando la giacenza presso il singolo ufficio eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e integra una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative strettamente necessarie restano esclusi dal conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Sul punto la Corte richiama Sez. Calabria sent. 39/2020 e Sez. Liguria sent. 133/2016.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ha accertato che i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino secondo il modello 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996. Il consegnatario aveva peraltro dichiarato di condividere i rilievi formulati dal magistrato istruttore.
Su queste basi la Corte ha ritenuto che gravasse sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio di conto è stato pertanto dichiarato improcedibile. Essendo la decisione limitata alla risoluzione di mere questioni preliminari, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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