Danno erariale da alterazione buste paga e prestiti agevolati prova e quantum (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 206 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile il materiale probatorio acquisito in sede penale è liberamente valutabile dal giudice contabile, che forma il proprio convincimento secondo il criterio del più probabile che non e non secondo la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La circolarità delle prove consente di fondare la responsabilità erariale sugli accertamenti del giudice penale, ma il quantum deve essere commisurato a tali accertamenti, con esclusione degli importi non collegabili ai convenuti. Il danno da disservizio, quale figura di sintesi di condotte disfunzionali, richiede la prova della sua sussistenza: la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. attiene alla misura del risarcimento, non al se della risarcibilità.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha citato in giudizio cinque soggetti, dipendenti e collaboratori di un comune, per un danno erariale complessivo di € 351.902,30, oltre danno da disservizio parametrato al 50% del danno diretto. La contestazione riguardava due fattispecie: l’alterazione di buste paga e mandati di pagamento in favore di due convenuti e una serie di finanziamenti (cessioni del quinto e prestiti con delega) rimborsati dall’ente senza le dovute trattenute stipendiali, a seguito di false attestazioni sui certificati di stipendio.
I fatti erano emersi in un parallelo procedimento penale, conclusosi in primo grado con condanna per peculato e falso e con proscioglimento per prescrizione quanto alla truffa in concorso. Due convenute si sono costituite, eccependo la tardività della citazione, la nullità per genericità del petitum, il difetto di legittimazione passiva, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del penale e la prescrizione; nel merito, hanno contestato l’elemento soggettivo del dolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia di tre convenuti, non costituitisi nonostante la regolare notifica degli atti. Ha quindi respinto l’eccezione di tardività della citazione, depositata entro il termine di cui all’art. 67 c.g.c., decorrente dal perfezionamento dell’ultima notificazione dell’invito a dedurre, e quella di nullità per genericità del petitum, essendo stata prodotta una ingente documentazione idonea a consentire una difesa puntuale sull’an debeatur e sul quantum.
Quanto al difetto di legittimazione passiva, la Corte ha osservato che essa non dipende dalla sussistenza del danno (questione di merito), ma dalla configurazione e prospettazione del fatto contestato dall’attore. L’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale è stata rigettata, non ravvisandosi i presupposti dell’art. 106 c.g.c. e dell’art. 295 c.p.c., atteso il principio di autonomia del giudizio erariale e la necessità di una pregiudizialità tecnico-giuridica, non meramente logica. La prescrizione è stata dichiarata inammissibile per tardività della comparsa costitutiva, depositata oltre il termine di venti giorni antecedenti l’udienza di discussione, con le decadenze di cui all’art. 90, comma 3 c.g.c.
Nel merito, il Collegio ha riconosciuto l’effettività del danno diretto, valorizzando il principio della circolarità delle prove e la libera valutazione del materiale penale ex art. 116 c.p.c. e art. 94, comma 4 c.g.c. Il giudice contabile, al pari del giudice civile, fonda il convincimento sul criterio del più probabile che non, con un accertamento prognostico di ampiezza minore rispetto a quello penale. La Corte ha confermato il ruolo centrale di uno dei convenuti, che predisponeva i mandati e la documentazione falsa, e ha qualificato l’indifferenza di una convenuta alla mancata trattenuta in busta paga come oggettiva riserva mentale dolosa.
Il Collegio ha però rivisto il quantum: per i pagamenti a valle dei contratti con le società finanziarie, i mandati non consentono di collegare gli importi ai singoli beneficiari, dovendosi fare riferimento agli accertamenti penali e alla confisca per equivalente disposta dal giudice penale. Il danno da disservizio è stato escluso, non avendo l’attore provato la sua sussistenza, essendosi limitato a una generica affermazione. La responsabilità è stata affermata per complessivi € 58.730,17, con condanna solidale del convenuto con ruolo centrale per l’intero.
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Nota della Redazione
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