Errore sanitario: l’infermiere non risponde dell’antibiotico non prescritto dal medico (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 10 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno indiretto da errore sanitario, l’omessa profilassi antibiotica peri-operatoria non è addebitabile al personale infermieristico quando la relativa prescrizione è riservata al medico e questi non l’ha effettuata. La somministrazione di un antibiotico non prescritto non costituisce adempimento esigibile dall’infermiere, neppure quando la prassi preoperatoria la renda opportuna, poiché la prescrizione è atto di competenza medica. L’infermiere risponde solo del proprio ambito di competenza e del doveroso allertamento del chirurgo: la segnalazione negativa annotata sulla check-list, lungi dal costituire fonte di responsabilità, integra adempimento diligente. Ove difetti il nesso causale tra la condotta esente da colpa e l’evento dannoso, la domanda di condanna è infondata.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una collaboratrice professionale sanitaria, inquadrata nella categoria D, per il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno subito da un’azienda sanitaria. Il danno indiretto sarebbe derivato da un errore medico consistente, secondo la prospettazione attorea, nella omessa somministrazione della profilassi antibiotica in occasione di un intervento di chirurgia plastica ricostruttiva eseguito nel 2013. La paziente aveva riportato esiti cicatriziali da un precedente incidente stradale.

L’azienda sanitaria aveva definito in via transattiva il giudizio civile promosso dalla paziente lesa, corrispondendo l’importo liquidato anche al legale esterno. La Procura ha quindi convenuto la dipendente, ritenendo sussistenti tutti gli elementi della responsabilità amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha esaminato la consulenza tecnica d’ufficio disposta nel processo civile, che ha ricostruito la vicenda in termini diversi da quelli prospettati dall’accusa. La consulenza ha accertato che non risultava alcuna prescrizione antibiotica nella documentazione della visita preoperatoria del 21 ottobre 2013 e che tale prescrizione competeva a un medico, non a un infermiere. La stessa consulenza ha concluso che il fenomeno infettivo era verosimilmente riconducibile alla mancata somministrazione di una dose adeguata di antibiotico, in violazione delle linee guida allora vigenti.

La Corte ha ritenuto condivisibile tale ricostruzione, ma non la conclusione della consulenza in ordine all’esclusiva responsabilità della convenuta. Ha osservato che la profilassi antibiotica, pur rientrando nelle competenze del personale infermieristico, presupponeva a monte una prescrizione medica, nella specie mai effettuata. La Procura regionale aveva peraltro ammesso che nulla era stato contestato ai due medici che avevano eseguito le visite preoperatorie.

Il collegio ha richiamato la procedura aziendale di gestione del blocco operatorio, che impone a ciascun professionista di compilare le check-list di propria competenza e di intervenire attivamente per risolvere eventuali problemi. Ha quindi escluso che possa imputarsi all’infermiera la mancata somministrazione di un antibiotico non prescritto, ancorché tale adempimento fosse in linea con la prassi.

La Corte ha valorizzato la condotta della convenuta: la espressa segnalazione negativa annotata sulla check-list preoperatoria, lungi dal costituire fonte di responsabilità, dimostrava la diligenza osservata. Diversamente, il collega subentrato nel turno, che avrebbe dovuto compilare la successiva sezione della check-list, nulla aveva rilevato. La convenuta, prima che terminasse il proprio turno di lavoro, era risultata esente da colpa e non aveva fornito alcun idoneo contributo causale alla verificazione del fatto dannoso.

La domanda è stata pertanto rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione, e le spese di difesa sono state liquidate in favore della convenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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