Il consegnatario per debito di vigilanza non deve rendere il conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 70 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia legato da un debito di custodia, ossia quando gestisca un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte strettamente funzionali all’ordinario funzionamento dell’ufficio. I beni in uso agli uffici e le scorte operative necessarie a garantirne il funzionamento sono esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa. La mera elencazione dei beni inventariati non integra la gestione di magazzino richiesta dal modello di legge. Il giudizio di conto promosso nei confronti di chi sia titolare di un semplice obbligo di vigilanza è pertanto improcedibile per difetto dei presupposti normativi.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da una funzionaria di un Comune, qualificatasi come consegnataria di beni mobili per un determinato esercizio finanziario, e depositato dall’Ente presso la Sezione giurisdizionale. Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, ha rilevato che il deposito era avvenuto oltre il termine di cui all’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e che non era stata allegata la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c..

Nel merito, l’atto depositato conteneva una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario, senza che fosse possibile individuare quelli riferibili a una gestione da cui scaturisse un debito di custodia. Da qui la questione rimessa al Collegio: se il conto fosse ammissibile e procedibile o se, invece, difettassero i presupposti stessi della resa. La consegnataria, nella memoria per l’udienza, ha condiviso i rilievi del magistrato istruttore, chiedendo dichiararsi l’insussistenza dell’obbligo di resa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, a norma del quale non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La norma si coordina con l’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002, che qualifica come consegnatario il funzionario incaricato della gestione e conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e un connesso obbligo restitutorio di quanto ricevuto. Il debito di vigilanza attiene invece alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni assegnati agli uffici e alla gestione delle scorte operative nei limiti qualitativi e quantitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio, secondo i consumi programmati.

Il Collegio precisa il criterio di discrimine: se la giacenza presso i singoli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa risponde a un’esigenza di continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, soggetta al conto giudiziale. I beni di consumo giacenti e costituenti le scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi, con salvezza degli obblighi di rendicontazione amministrativa e del controllo di gestione.

Applicando tali principi, la Corte rileva che i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione di magazzino richiesta dal modello di legge. Alla consegnataria gravava dunque un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia, con conseguente difetto dei presupposti normativi per la resa del conto.

Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo la decisione limitata alla risoluzione di mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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