Consegna di beni mobili per solo debito di vigilanza e insussistenza dell’obbligo (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 95 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili pubblici che li detiene non per custodirli e distribuirli ad altri uffici, ma solo per utilizzarli nell’espletamento delle funzioni istituzionali del proprio ufficio, è titolare di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia. Solo il consegnatario con debito di custodia è agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale alla Corte dei conti. Il consegnatario con debito di vigilanza risponde in sede amministrativa dell’uso corretto e diligente dei beni e redige un inventario con valenza di conto amministrativo, ma non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Ne consegue che, ove il documento depositato riguardi beni in uso diretto all’ufficio, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile per carenza dei presupposti normativi. L’ente locale non può qualificare autonomamente come consegnatario con debito di custodia un funzionario che sia mero utilizzatore, incidendo la materia nella competenza legislativa statale.

Il Fatto

Il consegnatario in servizio presso un Comune, nominato con provvedimento dirigenziale, ha depositato il conto relativo all’esercizio finanziario 2018 per i beni mobili del Servizio di Polizia Locale cui era preposto. Il magistrato istruttore, nella relazione d’irregolarità, ha rilevato profili di irregolarità formale — mancato carico al 1° gennaio, assenza del visto del dirigente del Servizio Finanziario, tardivo deposito — e, sul piano sostanziale, ha dubitato che il documento possedesse i requisiti minimi del conto giudiziale, non individuando con precisione i beni per i quali sussisteva un debito di custodia.

Il magistrato istruttore ha quindi sottoposto al Collegio la questione preliminare di ammissibilità e procedibilità del conto. Il consegnatario ha depositato memoria, sostenendo di aver reso il conto solo per i beni affidatigli con la determina dirigenziale di riorganizzazione. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto non rilevante l’assenza del carico al 1° gennaio, poiché l’incarico è stato conferito con decorrenza da ottobre 2018; la dicitura “sub consegnatario” è qualificata come refuso del software di redazione. Il modello utilizzato è conforme a quello di legge di cui al D.P.R. n. 194/1996.

Il nucleo argomentativo è la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia implica responsabilità diretta di tipo contabile per conservazione e gestione dei beni, obbligo di rendicontazione mediante conto giudiziale, inversione dell’onere della prova in caso di ammanchi e responsabilità personale per i danni. Il debito di vigilanza si configura quando il soggetto si limita a fruire dei beni per le proprie funzioni, con responsabilità di uso corretto e diligente e obbligo di redigere un inventario con valenza di conto amministrativo.

La norma di riferimento è l’art. 32, comma 2, del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Nello stesso senso l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002. La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui i dipendenti che utilizzano beni mobili per i propri obblighi di servizio rispondono solo per violazione del debito di vigilanza (Corte dei conti, Sez. giur. siciliana, sent. n. 81/1988; sent. n. 25/1990). L’obbligo di custodia persiste fino all’assegnazione dei beni agli uffici, ma il passaggio va formalizzato con verbale di consegna.

Nel caso concreto il provvedimento di nomina qualifica il consegnatario senza specificare il tipo di debito, mentre il conto lo indica come sub consegnatario. Poiché si tratta di beni mobili in uso comune all’ufficio diretto dal consegnatario, e non di beni custoditi in magazzino e destinati alla distribuzione, il Collegio ravvisa un mero debito di vigilanza, con assenza dell’obbligo di conto giudiziale. Il documento, pur dovendo essere redatto e presentato al Comune come conto amministrativo, non è qualificabile come conto giudiziale (Corte dei conti, Sez. Piemonte, sent. n. 75/2013; Sez. Liguria, sent. n. 38/2013). Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile; ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, non vi è pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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