Debito di vigilanza e insussistenza dell’obbligo di conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 94 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili che si limita a fruirne per lo svolgimento delle normali funzioni istituzionali del proprio ufficio è titolare di un mero debito di vigilanza e non è tenuto alla resa del conto giudiziale alla Corte dei conti. L’obbligo di rendicontazione e la responsabilità contabile con inversione dell’onere della prova conseguono soltanto al debito di custodia, che presuppone la materiale gestione dei beni destinati alla successiva distribuzione ad altri soggetti. Il giudizio di conto instaurato nei confronti di un soggetto privo di tale qualifica va dichiarato improcedibile per carenza dei presupposti normativamente previsti. L’ente locale non può autonomamente qualificare come agente contabile con debito di custodia un funzionario che sia mero utilizzatore, trattandosi di materia riservata alla legislazione statale.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per le Marche è investita del giudizio di conto nei confronti di un consegnatario in servizio presso un Comune, per l’esercizio finanziario 2018. A seguito di relazione d’irregolarità, il magistrato istruttore rileva che il documento depositato elenca immobilizzazioni e beni mobili in uso presso il servizio di appartenenza, senza individuare con precisione i beni per i quali sussisterebbe un debito di custodia.
Il magistrato sottopone pertanto al Collegio la questione preliminare dell’ammissibilità e della procedibilità del conto. L’agente contabile, con memoria, deduce di aver reso il conto solo per i beni affidatigli con provvedimento dirigenziale e che il Comune si atterrà alle indicazioni della Corte. All’udienza il Pubblico Ministero conclude per l’improcedibilità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i profili formali. Il conto è redatto sul modello conforme a quello di legge, il modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Non assume rilievo la mancanza del carico al 1° gennaio 2018, poiché l’incarico è stato conferito con decorrenza da ottobre. La dicitura “sub consegnatario” nell’intestazione è ricondotta a un mero refuso del software di redazione.
La Corte delinea quindi la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia implica responsabilità diretta di tipo contabile per conservazione e gestione dei beni, obbligo di rendicontazione analitica dei movimenti e responsabilità personale in caso di ammanchi. Il debito di vigilanza si configura quando il soggetto si limita a fruire dei beni per le proprie funzioni, con responsabilità correlata al solo uso corretto e diligente.
Il fondamento normativo è individuato nell’art. 32, comma 2, del R.D. n. 827/1924 e nell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che escludono la resa del conto giudiziale per i consegnatari con solo debito di vigilanza. La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui i dipendenti che utilizzano beni mobili per adempiere ai propri obblighi di servizio non assumono la responsabilità tipica dell’agente contabile (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale siciliana, sentenza n. 81/1988; Sezione Sicilia, sentenza n. 25/1990).
Il Collegio precisa inoltre che la consegna dei beni dall’agente con debito di custodia all’ufficio utilizzatore non estingue automaticamente l’obbligo, richiedendosi un apposito verbale di consegna con descrizione dei beni e verifica dello stato di conservazione. Nella specie, il provvedimento dirigenziale di nomina qualifica il soggetto come consegnatario senza specificare la natura dell’obbligo.
Trattandosi di beni mobili in uso comune all’ufficio diretto dal consegnatario, e non di beni custoditi in magazzino e destinati alla futura distribuzione, la Corte ravvisa un mero debito di vigilanza e l’assenza dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale. Il documento, pur dovendo essere redatto e presentato al Comune come conto amministrativo, non è qualificabile come conto giudiziale (Corte dei conti, Sez. Piemonte, sent. n. 75/2013; Sez. Liguria, sent. n. 38/2013). Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile; nulla sulle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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