Agente contabile esterno non tenuto al conto per attività cessata (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 21 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale presuppone l’assunzione, nell’esercizio cui il conto si riferisce, della qualifica di agente contabile. Chi abbia tempestivamente comunicato al SUAP la cessazione dell’attività di ricezione alberghiera, e dunque non abbia maneggiato denaro pubblico nell’esercizio considerato, non è destinatario di quell’obbligo e non può essere destinatario dell’ordine di presentazione del conto ex art. 141, comma 4, c.g.c. Ne consegue l’accoglimento dell’opposizione avverso il decreto di fissazione del termine e l’annullamento del decreto stesso. Il mancato aggiornamento dell’elenco degli agenti contabili da parte dell’ente locale, che ha indotto la Procura in errore, giustifica la condanna dello stesso ente alle spese ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Basilicata chiedeva al Giudice designato di fissare un termine per la presentazione del conto giudiziale all’agente contabile esterno per la tassa di soggiorno del Comune di Matera, con riferimento a una struttura ricettiva gestita dall’opponente.

Il Giudice designato, con decreto, fissava il termine di trenta giorni, ritenendo che l’esercizio indicato dalla Procura fosse frutto di errore materiale e che il conto riguardasse l’anno successivo. L’interessato proponeva opposizione, deducendo di aver comunicato la cessazione dell’attività prima dell’inizio di quell’esercizio e di non aver mai maneggiato denaro pubblico.

La Motivazione della Corte

La Sezione accoglie l’opposizione muovendo dalla documentazione prodotta, dalla quale emerge che, per l’esercizio contestato, l’opponente non ha rivestito la qualifica di agente contabile in relazione all’attività di ricezione alberghiera e non era quindi destinatario dell’obbligo di resa del conto giudiziale concernente il versamento dell’imposta di soggiorno.

Assume rilievo decisivo la tempestiva comunicazione della cessazione dell’attività al SUAP. La Corte richiama l’art. 2 del D.P.R. n. 160/2010, che qualifica lo sportello come unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per i procedimenti relativi all’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, compresi quelli di cessazione o riattivazione delle stesse. La comunicazione a tale ufficio è dunque idonea a far venir meno, per il periodo successivo, il presupposto soggettivo dell’obbligo di rendicontazione.

La Corte valorizza inoltre il comportamento dell’ente locale, che non aveva aggiornato l’elenco degli agenti contabili, trasmettendo alla Sezione un elenco delle strutture ritenute inadempienti che comprendeva ancora quella dell’opponente. È proprio tale omissione ad aver determinato l’attivazione del procedimento di fissazione del termine.

Sul piano delle conseguenze processuali, la Sezione accoglie il ricorso in opposizione e dispone l’annullamento del decreto del Giudice designato. Quanto alle spese, in applicazione dell’art. 31, comma 1, c.g.c., rileva il mancato aggiornamento dell’elenco da parte del Comune: le spese di giudizio vengono pertanto poste a carico dell’ente locale e liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, nella misura indicata nel dispositivo. Nulla per le spese della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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