Quesiti su agenti contabili e riscossioni tramite POS inammissibili in sede consultiva (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 150 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è inammissibile, sotto il profilo oggettivo, allorché sia diretta a ottenere un pronunciamento su profili che, per esplicito disposto normativo, sono riservati alla funzione giurisdizionale della Corte dei conti, come l’individuazione dei soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 233 T.U.E.L. e degli artt. 137 e ss. del Codice di giustizia contabile. La funzione consultiva non può interferire con l’esercizio della giurisdizione contabile, né porsi in posizione di pregiudizialità rispetto ad altri eventuali giudizi.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune pugliese ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, chiedendo alla Sezione regionale di controllo di chiarire se il maneggio di valori si realizzi anche in caso di riscossione mediante POS o altri strumenti elettronici di pagamento e se, conseguentemente, i soggetti che riscuotono tramite tali strumenti debbano essere qualificati agenti contabili con obbligo di resa del conto giudiziale, anche qualora i versamenti confluiscano direttamente sul conto del tesoriere. L’istanza segnalava l’esistenza di orientamenti contrastanti tra la giurisprudenza giurisdizionale e la funzione consultiva della Corte dei conti.
In sede di affidamento del servizio di tesoreria comunale era stato, infatti, inserito il servizio di pagamento con modalità elettroniche, generando incertezza in ordine agli obblighi contabili gravanti su coloro che materialmente incassano le somme per conto dell’ente locale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo che hanno delineato la portata della novella introdotta dall’art. 2 della legge n. 1/2026, confermando la natura generale e astratta della funzione consultiva e il termine perentorio di trenta giorni per la resa del parere, senza effetti preclusivi allo spirare del termine.
Quanto all’ammissibilità soggettiva, il Collegio l’ha ritenuta sussistente, sia con riguardo alla legittimazione esterna dell’ente locale, sia con riferimento alla provenienza dell’istanza dal Sindaco, quale organo di vertice legittimato ai sensi dell’art. 50, comma 2, T.U.E.L., considerata la mancata istituzione del Consiglio delle autonomie locali.
Il vaglio di ammissibilità oggettiva ha invece condotto a esito negativo. La Sezione ha richiamato la nozione di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle Autonomie, precisando che la funzione consultiva non può estendersi a qualsivoglia attività amministrativa con riflessi finanziari e che i quesiti devono avere carattere generale e astratto, senza coinvolgere posizioni giuridiche soggettive rimesse ad altre giurisdizioni.
Con specifico riferimento alla fattispecie, la richiesta di parere è stata dichiarata oggettivamente inammissibile, poiché l’individuazione dei soggetti tenuti alla resa del conto è profilo riservato, per esplicita previsione normativa, alla funzione giurisdizionale della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 233 T.U.E.L. e degli artt. 137 e ss. del d.lgs. n. 174/2016.
In coerenza con il proprio precedente orientamento, la Sezione ha rilevato che i quesiti concernenti l’individuazione degli agenti contabili devono considerarsi inammissibili, sia in caso di deposito del conto giudiziale sia in caso di omessa presentazione, pena il rischio di interferenza con le funzioni giurisdizionali. In un’ottica collaborativa, ha comunque richiamato l’attenzione dell’ente sulla giurisprudenza della Sezione Giurisdizionale pugliese in materia di responsabilità contabile.
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