Consegnatario con mero debito di vigilanza non tenuto a resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 97 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali legato da un mero debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale, che presuppone un debito di custodia con gestione di un deposito o magazzino alimentato da flussi di carico e scarico. I beni giacenti presso i singoli uffici e costituenti scorte operative, destinati alle ordinarie funzioni istituzionali, sono esclusi dal giudizio di conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. In assenza dei presupposti normativi dell’art. 32 R.D. n. 827/1923 e dell’art. 2 d.P.R. n. 254/2002, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per le Marche è investita del giudizio sul conto giudiziale n. 54432 reso dal consegnatario di beni mobili del Comune di Grottammare, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità.

Il magistrato istruttore, con la relazione n. 201/2024, aveva rilevato che il conto — redatto sul modello 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996 — era privo del visto di regolarità del dirigente del Servizio Finanziario e che la gestione ricompresa non riguardava beni custoditi in deposito, ma beni in uso presso un ufficio comunale. Il consegnatario si è costituito chiedendo la declaratoria di improcedibilità per mancanza dei presupposti della resa del conto, sostenendo che la trasmissione era scaturita da un equivoco del Comune, che aveva incluso erroneamente anche gli agenti amministrativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione della natura dell’obbligo gravante sul consegnatario. La norma di riferimento — l’art. 32 R.D. n. 827/1923 — esclude espressamente dalla resa del conto coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, nonché i beni di cui debba farsi uso per il servizio. La stessa esclusione è ribadita dall’art. 2 d.P.R. n. 254/2002.

La Corte richiama il principio, consolidato nella giurisprudenza contabile, secondo cui soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato dalla produzione o dalle scorte operative delle articolazioni dell’ente. Il mero debito di vigilanza si risolve invece nella sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, con conservazione e somministrazione nei limiti qualitativi e quantitativi dei consumi programmati.

Solo quando la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento ordinario si configura una vera e propria gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta al giudizio di conto. I beni costituenti scorte operative sono pertanto esclusi dalla resa, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso presso un ufficio per le ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. La mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia alcuna gestione di magazzino: difetta quindi il presupposto sostanziale del giudizio di conto. Il Collegio conclude che sul consegnatario gravasse un mero obbligo di vigilanza e non un debito di custodia in senso tecnico, con conseguente improcedibilità del giudizio. Le spese processuali sono compensate, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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