Deduzioni preprocessuali non esaminate e inammissibilità della citazione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 302 del 17.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa l’invito a dedurre costituisce atto procedimentale obbligatorio che assolve una duplice funzione: consentire all’invitato di svolgere le proprie argomentazioni per evitare la citazione e garantire la completezza dell’istruttoria. L’omesso esame da parte della Procura regionale delle deduzioni preprocessuali ritualmente trasmesse dal presunto responsabile integra una violazione del diritto di difesa e determina l’inammissibilità dell’atto di citazione nei suoi confronti. Restano assorbite le ulteriori questioni preliminari e di merito.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana conveniva in giudizio una società cooperativa agricola, il suo legale rappresentante e il responsabile di una sede territoriale di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di complessivi euro 116.555,73 in favore dell’AGEA. Si contestava la percezione indebita di contributi FEAGA per le campagne 2012 e 2013, per aver dichiarato la conduzione di terreni privi di disponibilità giuridica.
Il responsabile del CAA eccepiva la nullità e l’inammissibilità dell’atto di citazione per omessa valutazione delle deduzioni preprocessuali, oltre alla prescrizione e all’infondatezza nel merito. Nel corso dell’udienza il Pubblico ministero confermava l’omesso esame delle deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui l’invito a dedurre è atto obbligatorio del procuratore regionale, condizione di promovibilità dell’azione, la cui mancanza rende inammissibile la citazione. Nella specie l’invito era stato emesso e notificato, ma le deduzioni difensive trasmesse a mezzo PEC non erano state esaminate.
La Corte dà atto della prova dell’invio e dell’omesso esame, confermato dal Pubblico ministero in udienza. Sulle conseguenze processuali individua due orientamenti. Il primo, richiamato dal convenuto, riconduce la violazione a un’ipotesi di nullità dell’atto introduttivo. Il secondo, prevalente, qualifica l’invalidità come inammissibilità, in coerenza con l’art. 67 c.g.c., che sanziona con l’inammissibilità la mancata audizione personale, e con il carattere testuale delle nullità processuali di cui all’art. 44 c.g.c.
Il Collegio ritiene che l’omesso esame delle deduzioni preprocessuali vada assimilato alla mancata audizione, poiché impedisce alla procedura di realizzare la sua duplice funzione. La parte convenuta ha dimostrato il concreto pregiudizio del diritto di difesa, avendo allegato elementi di fatto e di diritto che, se valutati, avrebbero potuto evitare la citazione.
Passando al merito, i convenuti non costituiti e i contributi risultano indebiti. Circa il 30 per cento della consistenza aziendale dichiarata era composto da terreni privi di disponibilità giuridica, in violazione della disciplina unionale e nazionale, fra cui l’art. 75 d.P.R. 445/2000 e l’art. 3, co. 1, L. 898/1986. La condotta artificiosa e fraudolenta, tenuta con coscienza e volontà, integra il dolo.
La Corte dichiara pertanto inammissibile l’atto di citazione nei confronti del responsabile del CAA, compensando le spese, e condanna in solido la società e il suo legale rappresentante al pagamento di euro 116.555,73, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con condanna alle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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