Appalto misto a prevalenza di forniture: inapplicabili clausole sociali e costi manodopera ex art. 108 c. 9 D.Lgs. n. 36/2023 (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 65 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 18, D.Lgs. n. 36/2023, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l’oggetto principale, determinato in base all’importo stimato più elevato tra le prestazioni. L’appalto per il servizio di vitto dei detenuti, che comprenda prestazioni prevalenti di fornitura di derrate alimentari e prestazioni accessorie qualificabili come servizi (gestione dispensa, pulizia, manutenzione), va qualificato come appalto misto a prevalenza di forniture, con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle clausole sociali (art. 57) e sui contratti ad alta intensità di manodopera (art. 102) del D.Lgs. n. 36/2023. La richiesta di indicazione dei costi della manodopera, pur non obbligatoria per gli appalti di forniture, ove prevista dal disciplinare è legittima e non inficia la procedura.
Il Fatto
Il Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Calabria, con decreti nn. 514 e 515 del 30/12/2025, approvava l’accordo quadro e il contratto specifico per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per il servizio di vitto dei detenuti, relativamente al Lotto 16. La procedura di gara, bandita nel luglio 2025, era stata aggiudicata alla medesima ditta per il Lotto 16 e il Lotto 17. I decreti di approvazione erano sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria, che formulava rilievi sulla qualificazione dell’appalto, sul possesso dei requisiti di capacità tecnica e sulla copertura finanziaria. L’Amministrazione forniva riscontri e memorie, e la questione veniva deferita all’esame collegiale.
La Motivazione della Corte
Con riferimento al primo profilo di rilievo, la Corte ha esaminato la natura delle prestazioni oggetto della procedura di gara. L’Amministrazione aveva qualificato la procedura come appalto di forniture, ritenendo le prestazioni accessorie (quali la movimentazione interna delle merci e la gestione della dispensa) di carattere strumentale. La Corte ha osservato come, in realtà, l’oggetto dell’appalto configuri un insieme di prestazioni di diversa tipologia, comprendendo anche servizi come la gestione della dispensa e la manutenzione dei locali.
Ciò premesso, il Collegio ha applicato il disposto dell’art. 14, comma 18, D.Lgs. n. 36/2023, qualificando l’appalto come contratto misto il cui oggetto principale è costituito da forniture, in ragione della prevalenza della componente alimentare e della strumentalità delle prestazioni di servizi rispetto a quelle principali. Tale qualificazione comporta l’inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 57 e 102 D.Lgs. n. 36/2023.
Quanto all’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, la Corte ha ritenuto che la presenza di prestazioni di servizi rendesse necessaria l’indicazione dei costi della manodopera. Poiché tale richiesta era presente nel disciplinare e l’Amministrazione ne aveva tenuto conto nella valutazione delle offerte, la procedura è stata giudicata sotto tale profilo legittima.
In ordine al secondo profilo, concernente la verifica del requisito di capacità tecnica di cui al punto 6.3 del disciplinare, la Corte ha ritenuto che i servizi analoghi pregressi fossero adeguati a comprovare il requisito. Secondo l’orientamento richiamato, per il requisito esperienziale non è richiesta l’identità con le prestazioni oggetto dell’appalto, ma il collegamento secondo un criterio di analogia o inerenza (cfr. Consiglio di Stato n. 9770/2025).
Infine, riguardo alla regolarità contabile, la Corte ha preso atto dell’intervenuto controllo positivo della Ragioneria territoriale dello Stato, che ha superato i profili di criticità. In esito a tali valutazioni, la Corte ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il decreto n. 514 del 30/12/2025.
Nota della Redazione
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