Consegna di beni mobili per mera vigilanza: nessun obbligo di conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 99 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale, legato da un mero debito di vigilanza e non da un debito di custodia, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. I beni giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative per le ordinarie funzioni istituzionali restano esclusi dall’obbligo di resa del conto. Il debito di custodia presuppone l’esistenza di un deposito o magazzino alimentato dalla produzione o destinato alla distribuzione, con connesso obbligo restitutorio di quanto ricevuto in consegna. In difetto di tali presupposti viene meno la stessa materia del giudizio di conto, che va dichiarato improcedibile. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il controllo di gestione.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da una consegnataria di beni mobili del Comune di Grottammare. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, aveva rilevato una serie di criticità: la trasmissione del conto oltre il termine previsto, l’assenza del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario e, soprattutto, il difetto dei presupposti per la resa del conto.
La consegnataria ha dapprima depositato memoria e poi si è costituita in giudizio, sostenendo che la presentazione del conto era scaturita da un equivoco del Comune, che aveva trasmesso alla Corte anche gli agenti amministrativi, e chiedendo comunque una valutazione preliminare sulla configurabilità dell’obbligo di resa. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità. La causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della ammissibilità e procedibilità del giudizio, ritenendola assorbente rispetto a ogni valutazione di merito sul conto. Il punto centrale è stabilire se sulla consegnataria gravasse un obbligo di resa del conto giudiziale o un semplice obbligo di vigilanza.
La Sezione richiama il quadro normativo di riferimento. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e l’art. 2 del D.P.R. n. 254/2002 stabiliscono che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto. La giurisprudenza contabile, del resto, ha chiarito che il debito di custodia presuppone l’esistenza di un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o destinato a fornire le scorte operative alle articolazioni dell’ente.
Diversa è la posizione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, sul quale grava la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative assegnate, nei limiti qualitativi e quantitativi dei consumi programmati. Solo quando la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento ordinario, si configura una vera e propria gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta alla resa del conto.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio rileva che i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso presso un ufficio comunale per le ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia una gestione di magazzino conforme al modello 24 del D.P.R. n. 194/1996. Ne deriva che sulla consegnataria gravasse un mero obbligo di vigilanza, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo la decisione limitata alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, il Collegio dispone la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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