Il giudizio di conto impone l’allineamento dei dati al bilancio dell’esercizio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 100 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la valutazione demandata al Presidente della Sezione giurisdizionale dall’art. 146, comma 2, c.g.c. non costituisce assenso nel merito alle conclusioni per il discarico del giudice designato, ma mera delibazione del rispetto della scansione procedimentale degli artt. 145 e 146 c.g.c.. Il principio di personalità della responsabilità contabile opera anche nel giudizio di conto, sicché il conto deve essere sottoscritto dall’agente contabile intestatario. Ai sensi del punto 6.1.3. dell’Allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, il valore delle partecipazioni va tratto dal bilancio dell’esercizio di riferimento e non da bilanci di esercizi diversi. Il disallineamento tra i dati del conto giudiziale e quelli di bilancio non è irregolarità meramente formale, perché incide sulla determinazione del rapporto di debito/credito e impone la restituzione degli atti al giudice designato per la ricompilazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale di un’agente contabile, consegnataria dei titoli azionari di un Comune, relativo all’esercizio 2016. Il giudice designato aveva concluso per il discarico; la Procura regionale ha espresso avviso contrario, chiedendo l’iscrizione al ruolo del conto per due profili di irregolarità: la sottoscrizione da parte di soggetto diverso dall’agente contabile e il disallineamento dei dati rispetto ai bilanci delle società partecipate.

Il conto era stato ricompilato secondo il metodo del valore del patrimonio netto, in aderenza alle ordinanze interpretative della Sezione, ma risultava sottoscritto dal Sindaco in carica e riportava dati riferiti a esercizi diversi da quello oggetto della gestione. Da qui la questione davanti al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il tema del potere presidenziale di cui all’art. 146, comma 2, c.g.c., escludendo che la valutazione integri un assenso nel merito. La disciplina vigente non preclude al Presidente di far parte del Collegio, a differenza di quanto previsto per il giudice designato dall’art. 148, comma 2-bis c.g.c..

Sul primo rilievo, la Corte prende atto che le modifiche erano state correttamente introdotte secondo il metodo del valore del patrimonio netto, ma non risultavano sottoscritte dall’agente contabile. Poiché il conto è stato ricompilato con la firma dell’intestataria, il profilo è superato e la regolarità è dichiarata.

Quanto al secondo rilievo, il Collegio si sofferma sul quadro delle fonti. Dubita della coerenza dell’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 118/2011, che prevede una subdelega per l’aggiornamento dei principi contabili, con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.. Il dubbio però non assume rilievo, perché il principio applicabile — l’allineamento dei dati del conto con il bilancio da cui sono estratti — trova fondamento nella formulazione originaria del decreto, senza necessità dei decreti ministeriali correttivi.

Nel merito, il punto 6.1.3. dell’Allegato 4/3 impone di trarre il valore delle partecipazioni dal bilancio dell’esercizio di riferimento. L’Ente aveva invece utilizzato i bilanci 2014 e 2015 per compilare il modello relativo al 2016. Il mancato allineamento non è irregolarità formale, perché può riflettersi su discordanze rilevanti ai fini dell’eventuale discarico ex artt. 146 e 149, comma 2, c.g.c..

Il Collegio ravvisa quindi i presupposti per la restituzione degli atti al giudice designato ex art. 149, comma 1, c.g.c., perché prosegua l’istruttoria chiedendo la ricompilazione del conto secondo i rilievi svolti. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *