Responsabilità erariale e querela di falso: il rigetto per la quota ascritta (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 34 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice civile che accoglie la querela di falso e dichiara la falsità del verbale di una deliberazione di Giunta nella parte in cui attesta la presenza e la partecipazione alla votazione di un assessore fa venir meno, con efficacia di giudicato, il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria. La domanda della Procura regionale volta al ristoro della quota di danno erariale ascritta a quel convenuto è pertanto respinta. In tema di sospensione del processo contabile per pregiudizialità civile, l’istanza di prosecuzione notificata alla controparte, in mancanza nel codice di giustizia contabile di una modalità formale di riassunzione, vale quale implicita richiesta di riassunzione e integra la rituale ripresa del giudizio. Essa va presentata entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la controversia pregiudiziale.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Piemonte citava in giudizio, tra gli altri, un’assessore del Comune di Domodossola per il risarcimento del danno erariale complessivamente quantificato in euro 157.886,92, imputandole una quota parziaria del 12,50%. Il pregiudizio derivava dall’approvazione di una modificazione della dotazione organica comunale da parte della Giunta.

La convenuta negava di aver preso parte alla seduta e chiedeva termine per la querela di falso avverso il verbale che la indicava presente. Il giudizio veniva separato ai sensi dell’art. 103 c.p.c. e dell’art. 7, comma 2, c.g.c., con deduzione dal totale della quota a lei ascritta pari a euro 7.354,44. Il Tribunale civile di Verbania, con sentenza n. 58/2021, accoglieva la querela e dichiarava la falsità del verbale nella parte relativa alla presenza e alla partecipazione al voto. La convenuta chiedeva quindi dichiararsi infondata l’azione nei propri confronti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione in rito della Procura, che lamentava l’irritualità della riassunzione e chiedeva la declaratoria di estinzione del processo. L’eccezione è respinta. Il codice di giustizia contabile non prevede una modalità formale di riassunzione dopo la cessazione della causa di sospensione. Ai fini della rituale ripresa del giudizio è sufficiente che l’istante, depositata la sentenza del giudice civile, formuli l’istanza di prosecuzione ai sensi degli artt. 107 e 109 c.g.c., oltre che dell’art. 297 c.p.c. e dell’art. 20 dell’allegato II “Norme di attuazione” al c.g.c.

L’istanza, da notificare alla controparte, vale quale implicita richiesta di riassunzione. Nel caso concreto essa risulta tempestivamente presentata entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la controversia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, c.g.c.. Il percorso argomentativo della Corte si fonda quindi sul principio di effettività della tutela: la mancanza di una disciplina formale non può risolversi in un onere processuale eccedente il dato normativo.

Nel merito, la Corte muove dall’evidenza costituita dalla pronuncia del Tribunale di Verbania, pubblicata il 1° marzo 2021 e passata in giudicato. L’accoglimento della querela di falso ha accertato che la convenuta non partecipò alla seduta della Giunta che approvò la deliberazione all’origine della pretesa risarcitoria. Il fatto costitutivo della responsabilità amministrativa viene dunque meno per la posizione della convenuta.

Ne segue il rigetto della pretesa erariale per la quota di danno ascritta, pari a euro 7.354,44. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Domodossola, in favore della convenuta, oltre spese generali e accessori di legge. La decisione conferma che, in presenza di un accertamento civile definitivo sull’insussistenza del fatto, la domanda contabile non può essere accolta e che la separazione delle posizioni consente la definizione autonoma della posizione del convenuto estraneo alla condotta contestata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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