Conto consegnatario non redatto a quantità e valore è irregolare (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 412 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili con debito di custodia deve rendere conto dell’intera gestione a quantità e valore, in conformità agli artt. 32, 33, 194 e 626 r.d. n. 827/1924 e all’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Il conto non è dato dalla somma di singole e separate scritture contabili, ma da una rendicontazione complessiva e riepilogativa contenuta in un unico prospetto idoneo a ricondurre ad unità i dati parziali delle scritture. Le scritture integrative prodotte dall’Amministrazione in corso di giudizio non sostituiscono tale prospetto e non sanano l’irregolarità. Il conto irregolare non consente l’ammissione dell’agente al discarico, pur in assenza di ammanchi. L’omessa presentazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso dal consegnatario di beni mobili di una dislocazione del 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova, relativo all’esercizio 2018 e depositato nel novembre 2020. Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, aveva chiesto l’iscrizione a ruolo rilevando che il conto era costituito dal solo modello 16/M e che mancava la relazione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c..

L’Amministrazione, in corso di giudizio, ha depositato una memoria rappresentando la prassi di depositare il solo modello 16/M rendendo disponibile la restante documentazione, e ha trasmesso in via integrativa i modelli CM/4, CM/5 A e D e CM/6 A e B. La questione approda al Collegio per la verifica della regolarità del conto.

La Motivazione della Corte

Il documento depositato espone il valore di carico iniziale, gli aumenti e le diminuzioni suddivisi per soli titoli, cioè per causale e provenienza o destinazione, e non per tipologia di beni. Difetta in assoluto ogni indicazione della tipologia e della quantità dei beni oggetto di maneggio. Il conto così come depositato non è rappresentativo della gestione, che deve essere resa a quantità e valore secondo il quadro normativo di riferimento.

Gli artt. 32, 33 e 194 r.d. n. 827/1924 impongono al consegnatario di dare debito dei beni secondo specie, qualità e categoria, nonché secondo il valore risultante dagli inventari. L’art. 626 r.d. n. 827/1924 e l’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010 prescrivono che il conto dimostri il debito iniziale, il materiale avuto in consegna, il materiale distribuito o altrimenti esitato e le rimanenze finali. Il principio è di carattere generale e trova conferma nell’art. 23, comma 2, d.P.R. n. 254/2002. Le Sezioni territoriali hanno ripetutamente affermato l’irregolarità del conto redatto solo a valore, non rappresentativo della gestione.

Le scritture contabili prodotte in corso di giudizio, ciascuna rappresentativa di singoli profili gestionali, sono meramente integrative e complementari rispetto a quella depositata. Nel complesso contengono gli elementi necessari, ma nessuna di esse, singolarmente, ottempera alle prescrizioni di legge sulla resa del conto. Esse avrebbero dovuto essere trasmesse alla Corte illo tempore, differenziandosi sul piano ontologico e finalistico dalla documentazione giustificativa dei singoli fatti di gestione.

Il conto richiede un unico prospetto o quadro generale riassuntivo idoneo a ricondurre ad unità i dati parziali delle singole scritture. In sua assenza alcun esame del conto può essere condotto, non potendo il Collegio sostituirsi all’agente nella rappresentazione dei fatti di gestione. Quanto al verbale di passaggio delle consegne, l’accertamento delle consistenze è adempimento obbligatorio ex art. 517, commi 3 e 4, d.P.R. n. 90/2010 e art. 182 r.d. n. 827/1924, finalizzato a evitare la confusione delle gestioni e la responsabilità solidale degli agenti. L’omessa relazione dell’organo di controllo interno non è invece addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione.

Nonostante l’assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente ammesso al discarico. In assenza di condanna, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *