Contributi pubblici non rendicontati e responsabilità erariale dei soci amministratori (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 85 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato percettore di un contributo gravante sulle finanze pubbliche è legato all’amministrazione erogatrice da un rapporto di servizio, in virtù della funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione delle somme assegnate. La mancata presentazione della rendicontazione finale nei termini del bando integra sviamento del contributo dalla finalità pubblica e determina danno erariale pari all’importo percepito e non correttamente destinato. L’obbligo di documentare la spesa costituisce espressione del principio contabile di necessaria giustificazione della spesa e comporta un’inversione dell’onere della prova a carico del beneficiario circa il corretto impiego delle risorse. Della responsabilità rispondono in solido, quali agenti contabili di fatto, anche i soci amministratori che hanno richiesto e ottenuto il finanziamento e ne hanno avuto la concreta disponibilità.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte conveniva in giudizio una società artigiana, costituita in forma di s.n.c., e i suoi due soci amministratori, chiedendo la condanna al pagamento di euro 12.022,16 in favore della società in house regionale e per essa della Regione Piemonte.

La società aveva ottenuto nel 2009 un finanziamento agevolato per l’avvio di una nuova impresa artigiana, comprensivo di una quota a carico di fondi regionali. Ometteva di inviare la rendicontazione finale entro il termine previsto e si rendeva morosa nel pagamento delle rate. La banca co-finanziatrice revocava gli affidamenti nel 2015; la società in house revocava il prestito nel 2018, intimando la restituzione, rimasta non eseguita. I convenuti non si costituivano in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia di tutti i convenuti ai sensi dell’art. 93 c.g.c., accertata la ritualità delle notifiche. Nel merito richiama l’orientamento consolidato della Cassazione secondo cui è configurabile un rapporto di servizio tra l’amministrazione erogatrice e il percettore che disponga della somma in modo diverso dal preventivato, frustrando lo scopo pubblico perseguito (Cass., S.U., n. 111/2020, n. 5019/2010, n. 23897/2015).

La sequenza dei fatti accertati — domanda di finanziamento, concessione ed erogazione, scadenza del termine per la relazione finale, revoca degli affidamenti e revoca totale del prestito — rende palese il danno erariale da sviamento. L’impresa non ha mai presentato la rendicontazione delle spese di investimento, attraverso la quale si sarebbe potuta verificare la realizzazione degli obiettivi del bando.

La Corte qualifica la rendicontazione come elemento cardine del procedimento di erogazione, espressione del principio generale di necessaria giustificazione della spesa: in difetto, non è possibile verificare la conformità dell’impiego alle finalità poste a base dell’erogazione. La mancata documentazione rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta e spetta al percettore dimostrare la coerenza del beneficio alle finalità previste. L’inerzia dei convenuti, serbata anche nel procedimento di revoca e in fase istruttoria, preclude al Collegio di valutare elementi a discolpa e integra inversione dell’onere della prova, non assolto.

Alla responsabilità della società si affianca quella personale dei soci amministratori, che hanno sottoscritto la domanda, il contratto di finanziamento e la garanzia, ingerendosi nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi. La Corte richiama il principio per cui la responsabilità erariale attinge anche i soggetti legati da rapporto organico alla società fruitrice (Cass. n. 296/2013), qualificandoli agenti contabili di fatto.

Sul piano soggettivo il Collegio ravvisa il dolo, desunto dalla consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando e dalla condotta silente di fronte agli atti di costituzione in mora, senza necessità di accertare la piena consapevolezza del pregiudizio erariale. I convenuti sono pertanto condannati in solido al risarcimento, con rivalutazione monetaria dalla percezione del contributo e interessi legali dal deposito, oltre alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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