Conversione del sequestro in pignoramento e difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 83 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro conservativo disposto dal giudice contabile si converte in pignoramento ipso iure, ai sensi degli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c., nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, dando inizio al processo esecutivo di cui costituisce il primo atto. La cognizione delle questioni inerenti a tale procedimento esecutivo, ivi compresa l’adozione dei provvedimenti preordinati alla declaratoria di inefficacia del pignoramento e alla cancellazione della trascrizione, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 562 c.p.c. e 172 disp. att. c.p.c.. Il giudice contabile non può pronunciare l’inefficacia del sequestro fuori dei casi previsti dall’art. 78 c.g.c., poiché la disciplina codicistica distingue nettamente la fase cautelare da quella esecutiva, rinviando per quest’ultima alla disciplina processualcivilistica (art. 79 c.g.c.). Non sussiste alcun vuoto di tutela che giustifichi un ampliamento della giurisdizione contabile, neppure nell’ipotesi di integrale soddisfazione del credito.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha chiesto alla Corte dei conti la cancellazione dei sequestri conservativi trascritti presso la Conservatoria dei RR.II. su quote sociali e su due veicoli intestati al debitore, condannato in solido al pagamento di una ingente somma in favore dell’ente con sentenza confermata in appello.

Esponeva il Comune che, valutata antieconomica l’esecuzione forzata sui beni sequestrati, era pervenuta una proposta transattiva da parte del coniuge del debitore, che si era impegnato ad acquistare i beni per un importo forfettario. L’atto notarile era stato stipulato sotto condizione sospensiva dell’avvenuta cancellazione delle formalità di sequestro, con versamento del prezzo su conto corrente dedicato. Il Comune chiedeva quindi di ordinare al Conservatore la cancellazione dei gravami, per poter riscuotere la somma pattuita.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la vicenda cautelare: il sequestro era stato autorizzato con decreto n. 1/2013 del Presidente della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello e confermato con ordinanza n. 020/2013, per poi essere convertito in pignoramento per effetto della sentenza di condanna n. 482/2016 della medesima Sezione.

Richiamando gli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c., il Collegio ribadisce che la conversione opera nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, con l’inizio del processo esecutivo (cfr. Cass. nn. 10871/2012, 10029/2006, 8615/2004).

Il Comune prospetta una fattispecie estranea alle ipotesi in cui, secondo l’art. 78 c.g.c., il giudice contabile può pronunciare l’inefficacia del sequestro. Appartiene infatti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario la cognizione delle questioni inerenti al procedimento di esecuzione su crediti di somme di denaro e, conseguentemente, l’adozione dei provvedimenti preordinati alla declaratoria di inefficacia del pignoramento e alla cancellazione della trascrizione.

La Corte sottolinea che la disciplina del sequestro conservativo nel processo contabile (artt. 74 e ss. c.g.c.) distingue nettamente la fase cautelare da quella esecutiva, con rinvio, per quest’ultima, alla disciplina processualcivilistica. In caso di sopravvenuta inefficacia, l’ordine di cancellazione non può che essere dato dal giudice dell’esecuzione, ossia il giudice ordinario. Non sussiste alcun vuoto di tutela che giustifichi un ampliamento della giurisdizione contabile; anche l’integrale soddisfazione del credito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario per le modalità di cancellazione delle connesse trascrizioni.

La Corte dei conti dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, richiamando propri precedenti conformi (Sezione giurisdizionale Piemonte nn. 4/2021 e 84/2018; Sezione giurisdizionale Lazio nn. 530/2023 e 148/2023). Nulla per le spese stante la natura del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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