Conto irregolare senza addebito per assenza di regolamentazione interna (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 52 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto le irregolarità della gestione del magazzino farmaceutico di un’azienda sanitaria non sono imputabili all’agente contabile quando esse derivino dall’assenza di regolamentazione interna dell’ente e dalla scarsa efficienza del sistema informatico aziendale. In tal caso il conto giudiziale è dichiarato irregolare, senza ammanco e senza addebito, restando esclusa la sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità contabile. All’agente contabile non possono essere rimproverate condotte conformi alle indicazioni e alle prassi dell’amministrazione di appartenenza, non potendo egli imporre l’apposizione di firme di accettazione non previste dal sistema.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione del magazzino farmaceutico centrale di un’azienda sanitaria provinciale, con riferimento all’esercizio finanziario 2018. Il magistrato istruttore aveva rappresentato la non conformità del conto giudiziale rispetto alla contabilità inventariale dell’ente per mancata corrispondenza, rilevando considerevoli importi divergenti nelle scritture esaminate e la mancata prova dell’avvenuta consegna dei medicinali ai reparti.
La agente contabile eccepiva il difetto di legittimazione passiva, l’estinzione del giudizio e l’intervenuta prescrizione dell’azione, sostenendo nel merito la correttezza della propria gestione. Dopo una sentenza-ordinanza che rimetteva gli atti all’istruttore e una relazione integrativa, il confronto tra buoni di carico e di scarico, giornale di magazzino e conto faceva emergere una differenza di euro 16.697,44 in meno rispetto a quanto dichiarato nel conto. La difesa replicava che tale scarto è fisiologico, dipendendo dalla rivalorizzazione di fine anno dei beni, e che la mancata firma per accettazione dipende dal sistema aziendale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la relazione istruttoria ha ampiamente dimostrato l’impossibilità di giudicare regolare la gestione, indicando numerose irregolarità afferenti alla gestione dei farmaci. Il passaggio decisivo, tuttavia, non è la conferma dei rilievi, ma la loro imputazione soggettiva.
Al netto delle valutazioni sulle singole contestazioni e delle controdeduzioni della difesa, dalla relazione emerge un dato dirimente: l’assenza di regolamentazione interna dell’azienda sanitaria, destinata a incidere sulla corretta gestione del magazzino farmaceutico. Tale mancanza, osserva la Corte, opera su un duplice piano: compromette la regolarità della gestione e, al tempo stesso, rende impossibile l’addebito nei confronti del contabile.
Per questa ragione il Collegio non imputa all’agente contabile le irregolarità riscontrate, che sono invece da riferire alla generale assenza di regolamentazione interna e alla scarsa efficienza del sistema informatico. Le medesime ragioni escludono che possano essere posti a titolo di addebito i copiosi importi indicati nella relazione.
La Corte dichiara di conformarsi alle precedenti pronunce della Sezione nei confronti di altri agenti contabili (sentenze nn. 40/2025, 41/2025 e 43/2025, oltre alla sentenza n. 167/2025), richiamate anche a fini motivazionali. Il sistema informativo aziendale non prevede la firma autografa né consente quella digitale sui buoni di consegna e scarico, sicché l’agente non poteva imporre l’apposizione di una firma non prevista.
Ne consegue che il conto deve essere dichiarato irregolare, ma senza ammanco e senza addebito. La sostanziale non imputabilità delle irregolarità giustifica, infine, la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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