Ricongiunzione contributi Marina Mercantile e prova documentale nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 330 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico devoluto alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno processuale della parte pubblica che non ottemperi all’istruttoria disposta. Ai sensi dell’art. 95, comma 3, c.g.c. — in analogia all’art. 116, comma 2, cod. proc. civ. e all’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. — i fatti affermati dal ricorrente possono essere dati per provati quando la conclusione non si ponga in rapporto di distonia con le risultanze di causa. Il foglio matricolare della gente di mare, al pari degli altri periodi in esso risultanti, assume rilievo probatorio determinante ai fini del riconoscimento dei periodi di servizio utili a pensione oggetto di ricongiunzione. Le spese si compensano in ragione della novità della questione e del parziale accoglimento.

Il Fatto

Il ricorrente, collocato in quiescenza per inidoneità permanente al servizio, agiva davanti al Tribunale di Napoli per ottenere la riliquidazione della pensione con il computo integrale dei servizi utili, pari a quaranta anni, nove mesi e ventotto giorni, e la ricongiunzione dei periodi prestati presso la Marina Mercantile.

Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riconoscendo la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti. Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania. L’INPS eccepiva la carenza di interesse ad agire, il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale delle differenze economiche.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico delimita anzitutto l’oggetto del giudizio alla rideterminazione del trattamento pensionistico, escludendo dalla propria cognizione la questione relativa al TFS, pur formulata in ricorso.

Nel merito, dagli atti emerge che il decreto di rettifica del MIUR indicava un servizio utile complessivo di quaranta anni e che l’INPS, con provvedimento del 2017, aveva provveduto al pagamento delle differenze scaturite dal ricalcolo dell’indennità di buonuscita, valorizzando il riscatto del periodo pre-ruolo e del servizio di leva. L’estratto contributivo allegato dall’INPS riporta i periodi certificati, comprensivi di quelli oggetto di riscatto e del servizio di leva, per un totale di contributi utili a pensione di oltre quaranta anni.

Con provvedimento del 2.5.2023 l’INPS aveva respinto la domanda di ricongiunzione per assenza di contribuzione ricongiungibile nel fondo. Con successiva determina del 21.12.2023, l’INPS adottava il provvedimento di ricongiunzione dei contributi IPSEMA e chiedeva la cessazione della materia del contendere, cui il ricorrente non aderiva, contestando il mancato riconoscimento del periodo dal 16-8-1969 al 17-9-1971.

Il giudice osserva che l’ufficio competente INPS, in risposta all’ordinanza istruttoria, si è limitato a indicare la documentazione necessaria per accreditare i periodi lavorativi antecedenti al 1980, senza fornire la relazione richiesta. Invoca quindi il disposto dell’art. 95, comma 3, c.g.c., che autorizza il giudice a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, richiamando il principio per cui, in presenza di un’istruttoria disposta e non adempiuta dall’amministrazione, i fatti affermati dal ricorrente possono darsi per provati se la conclusione non contrasti con le risultanze di causa.

Dalla documentazione in atti risulta che nel foglio matricolare della Marina Mercantile è attestata l’iscrizione nelle matricole della gente di mare e l’attività di navigazione su navi della marina mercantile per il periodo indicato. Il giudice richiama la sentenza della Sezione II centrale d’appello n. 40 del 2024, che attribuisce rilievo probatorio determinante allo stralcio del foglio matricolare, in applicazione del principio di libera valutazione delle prove.

Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, nei limiti del riconoscimento del predetto periodo, con dichiarazione della cessata materia del contendere per il resto delle domande. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione e del parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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