Esito senza rilievi del controllo sul rendiconto 2024 della Provincia di Pistoia (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 75 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legalità finanziaria sui rendiconti degli enti locali, ai sensi dell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel), introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, è volto a verificare il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l’osservanza del vincolo di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, Cost., la sostenibilità dell’indebitamento e l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’ente. L’esame del rendiconto si basa sui dati contabili rappresentati dall’ente nei questionari e nella documentazione acquisita, prescindendo dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti. La conclusione senza rilievi dell’esame non implica una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese, che potrebbero essere oggetto di successive verifiche. In assenza di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese o violazioni di norme sulla regolarità della gestione finanziaria, la Sezione regionale di controllo non adotta pronunce di accertamento ai sensi dell’art. 148-bis, comma 3, Tuel, limitandosi a dichiarare concluso senza rilievi il controllo.
Il Fatto
L’organo di revisione dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti la relazione sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005. La Sezione ha avviato l’istruttoria mediante l’inserimento nei sistemi informativi Con.Te e LimeFit dei questionari relativi al rendiconto di gestione, acquisendo anche la documentazione contabile tramite la banca dati BDAP. A seguito della richiesta istruttoria, l’Amministrazione Provinciale ha fatto pervenire le proprie note di risposta e la relativa documentazione allegata, consentendo alla Sezione di completare l’esame.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha inquadrato il controllo di legalità finanziaria nella cornice delineata dall’art. 148-bis Tuel, che prevede l’esame dei rendiconti degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo di indebitamento costituzionale e della sostenibilità dell’indebitamento, nonché dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. La norma attribuisce alle Sezioni regionali di controllo il potere di adottare specifiche pronunce di accertamento qualora emergano squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese o violazioni delle norme sulla regolarità della gestione finanziaria.
Nello svolgimento dell’attività di controllo, la Sezione ha fatto applicazione dei parametri predefiniti nella propria deliberazione n. 171/2014, confermati in via sostanziale anche per l’esame dei rendiconti dell’esercizio 2024, con gli adattamenti resi necessari dal mutato quadro normativo, in particolare per effetto della riforma introdotta dal d.lgs. n. 118/2011. L’esame ha riguardato il risultato di amministrazione e le relative componenti, tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall’ente, la capacità di indebitamento e il rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica.
Il controllo, avente natura di controllo-monitoraggio, si è basato sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall’ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. La Sezione ha espressamente precisato che tali aspetti potrebbero comunque formare oggetto di eventuali successive verifiche.
All’esito dell’istruttoria, la Sezione ha valutato che, con riferimento agli aspetti finanziari presi in considerazione e ai parametri di analisi utilizzati, non erano emerse irregolarità tali da richiedere una revisione del risultato di amministrazione o l’adozione di una pronuncia specifica o di una segnalazione. Ha pertanto concluso senza rilievi l’attività di controllo sul rendiconto 2024, precisando che tale conclusione non implica una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese nei questionari e dai dati acquisiti in sede istruttoria.
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Nota della Redazione
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