Rito abbreviato contabile e spese al convenuto che accetta il pagamento ridotto (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 106 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 d.lgs. n. 174/2016, la definizione del giudizio contabile mediante il pagamento in misura ridotta della somma contestata non preclude al Collegio il provvedimento sulle spese e non impone la loro compensazione. Il comma 8 della norma si limita a stabilire che il Collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese, senza introdurre alcun limite all’imputazione delle stesse, a differenza di quanto previsto per le ipotesi di estinzione del processo. Il convenuto che richiede e accetta la definizione agevolata va assimilato alla parte soccombente, con conseguente condanna alle spese del giudizio.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha citato in giudizio un convenuto, insieme a un secondo soggetto non costituito, per il risarcimento del danno erariale indiretto derivante dalla soccombenza dell’Amministrazione in un giudizio incardinato davanti al giudice ordinario, Sezione Lavoro, e definito in via definitiva.

Il convenuto ha chiesto, in sede di costituzione, di essere ammesso al rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio ai sensi del d.lgs. n. 174 del 2016. Con decreto depositato il 29 febbraio 2024 l’istanza è stata accolta e il pagamento è stato quantificato in 6.500 euro, con fissazione del termine perentorio per il versamento. Il convenuto ha depositato copia del bonifico in data 8 aprile 2024. All’udienza camerale le parti hanno concluso per la definizione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni delle parti, essendo documentato e tempestivo il versamento della somma in esecuzione del decreto. Il giudizio va quindi definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, d.lgs. n. 174/2016, con contestuale condanna alle spese nella misura indicata con nota in margine.

La questione giuridica riguarda la sorte delle spese in questa peculiare modalità di definizione. Il Collegio esclude che alla definizione agevolata possa conseguire una pronuncia di compensazione.

La prima ragione è testuale: il richiamato art. 130, comma 8, si limita a prevedere che il Collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese, senza porre alcun limite in ordine alla loro imputazione. Un limite del genere è invece previsto espressamente per le ipotesi di estinzione del processo, richiamate dai precedenti artt. 110, comma 7, e 111, comma 8.

La seconda ragione attiene alla posizione del convenuto. La circostanza che egli abbia richiesto e accettato di definire il giudizio mediante il pagamento in misura ridotta del danno contestato consente di assimilare la sua posizione a quella di parte soccombente. Su questa premessa si fonda la condanna alle spese.

Il dispositivo definisce il giudizio ai sensi della norma richiamata e condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota in margine ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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