Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta riliquidazione INPS della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 111 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta e integrale soddisfazione della pretesa azionata nel giudizio pensionistico, per effetto della riliquidazione del trattamento di quiescenza disposta dall’ente previdenziale in autotutela, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse alla decisione. Il giudice contabile dichiara la cessazione quando la riliquidazione sia intervenuta prima della decisione, anche se successiva alla proposizione del ricorso. La compensazione delle spese di lite è giustificata quando dalla documentazione dell’Istituto emerga che il soddisfacimento della pretesa si è verificato anteriormente alla notifica del ricorso. L’adeguamento del trattamento pensionistico mediante applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile sulla parte retributiva, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è conforme all’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021.
Il Fatto
I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia di Stato, hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, invocando l’applicazione dell’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 per il calcolo della parte retributiva, in luogo dei criteri applicati in forza dell’art. 44 del medesimo decreto. Ciascuno ha indicato la propria cessazione dal servizio e l’anzianità utile maturata al 31 dicembre 1995. Gli interessati hanno diffidato l’ente previdenziale a provvedere, senza riscontro.
Costituitosi in giudizio, l’INPS ha rappresentato di aver già rideterminato il trattamento per due ricorrenti con proprie determine, in data anteriore alla notifica del ricorso, e di aver adeguato importo e arretrati per gli altri con la rata di agosto 2024. L’Istituto ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, eccependo in via subordinata la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. I ricorrenti hanno aderito alla richiesta di cessazione.
La Motivazione della Corte
Il giudizio verte sulla domanda di riliquidazione delle quote A e B del trattamento pensionistico, calcolate con il sistema retributivo, in applicazione dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021. La norma ha indotto l’INPS a rideterminare in autotutela i trattamenti, applicando sulla parte retributiva l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
Il giudice contabile ritiene che l’Istituto abbia correttamente applicato tale criterio a decorrere dal 1° gennaio 2022, in coerenza con l’interpretazione espressa dalla giurisprudenza della stessa Corte sulla portata della disposizione, cui dichiara di uniformarsi. Richiama sul punto le sentenze n. 41 e 45/2022 delle Sezioni di Appello. Il percorso argomentativo si salda così con l’orientamento consolidato in materia di criteri di calcolo della quota retributiva.
Quanto al periodo anteriore al 1° gennaio 2022, la Corte ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 33/2023, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Sezione sull’art. 1, comma 4, legge n. 395/1990, per preteso contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non estende al personale della Polizia Penitenziaria i criteri dei commi 1 e 2 dell’art. 54 del T.U. Il giudice ritiene tali argomentazioni, formulate per il personale della Polizia Penitenziaria, applicabili anche al personale della Polizia di Stato, stante la sostanziale identità di funzioni e compiti.
Accertato che la pretesa dei ricorrenti è stata integralmente soddisfatta, sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, la compensazione è giustificata dal rilievo che, dalla documentazione dell’Istituto, emerge che almeno per due ricorrenti la riliquidazione è avvenuta in data antecedente alla notifica del ricorso. Le eccezioni subordinate dell’INPS restano assorbite.
Nota della Redazione
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