Perequazione pensioni: legittima la rivalutazione a fasce decrescenti (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 129 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici che, per gli anni 2023 e 2024, prevede una rivalutazione progressivamente decrescente all’aumentare dell’importo dell’assegno, con integrale adeguamento solo per le pensioni pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS e percentuali ridotte per le fasce superiori, è conforme ai parametri costituzionali evocati. Il meccanismo rientra nella discrezionalità del legislatore, chiamato a bilanciare l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento con i vincoli delle risorse disponibili. La riduzione della perequazione non integra un prelievo tributario né una decurtazione patrimoniale definitiva, ma una mera modulazione del quantum di rivalutazione spettante, risolvendosi in un raffreddamento della dinamica perequativa attuato con indici graduali e proporzionati. Il principio di adeguatezza dell’art. 38, secondo comma, Cost. non impone l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico, ha chiesto l’applicazione integrale della rivalutazione automatica prevista dall’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, escludendo qualsiasi decurtazione percentuale. Ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 della legge n. 388 del 2000, dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 e dell’art. 1, comma 135, della legge n. 213 del 2023, per violazione degli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., chiedendo in via subordinata la rimessione alla Corte costituzionale.
L’INPS, costituitosi, ha chiesto il rigetto, richiamando le sentenze della Consulta che hanno ritenuto legittime le analoghe misure di graduazione. Dopo un rinvio disposto in attesa della questione sollevata da altra sezione regionale, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio, non accettato dalla controparte.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice rileva che, ai sensi dell’art. 110, comma 3, c.g.c., la rinuncia agli atti produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte. Poiché la resistente ha insistito per una pronuncia di merito, il giudizio non può essere dichiarato estinto: manca la concorde volontà delle parti.
Nel merito, il meccanismo introdotto dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 e dall’art. 1, comma 135, della legge n. 213 del 2023 prevede sei fasce di rivalutazione decrescente: integrale fino a quattro volte il minimo INPS, dall’85 per cento fino a cinque volte il minimo, fino al 32 per cento per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo.
La Corte costituzionale n. 19 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma del 2022, con riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 Cost. Tali conclusioni sono estensibili alla norma del 2023, che ha replicato il medesimo meccanismo per l’anno successivo. La Consulta ha osservato che il sistema risulta più favorevole rispetto ai precedenti, assicurando l’integrale rivalutazione degli assegni più bassi e riconoscendo comunque un adeguamento, seppure ridotto, ai trattamenti più elevati.
Il giudice contabile valorizza l’affermazione secondo cui le scelte legislative trovano fondamento nelle esigenze di finanza pubblica e rientrano nella piena discrezionalità del legislatore, richiamando la sentenza n. 234 del 2020. Il meccanismo non paralizza né sospende a tempo indeterminato la rivalutazione, risolvendosi in un mero raffreddamento della dinamica perequativa.
La successiva Corte costituzionale n. 167 del 2025 ha escluso la natura tributaria della disciplina, che persegue lo scopo di ridurre la spesa pensionistica e non di reperire risorse. Una parte della giurisprudenza contabile aveva già qualificato la fattispecie come modulazione del quantum di rivalutazione e non come prelievo forzoso. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione dei contrasti giurisprudenziali che avevano determinato la rimessione alla Consulta.
Nota della Redazione
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