Contributi Covid indebitamente percepiti e giurisdizione contabile sul finanziamento garantito (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 21 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici erogati durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la società beneficiaria e il suo amministratore che ne abbia sottoscritto le domande sono legati all’Ente erogatore da un rapporto di servizio, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. La consapevole indicazione di dati di fatturato difformi da quelli fiscali integra la condotta antigiuridica sotto il profilo doloso, con danno da sviamento delle risorse dalla finalità pubblica. Quanto al finanziamento assistito da garanzia statale, rientra nella giurisdizione contabile la sola quota garantita, arrecata a società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia; la parte non assistita da garanzia esula dalla giurisdizione, perché arrecata a una banca privata.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società e il suo amministratore unico, chiedendone la condanna in solido, a titolo di dolo, al risarcimento del danno quantificato in euro 656.076,00. Il pregiudizio deriverebbe dall’indebita percezione di contributi pubblici a fondo perduto e di un finanziamento garantito dallo Stato, ottenuti indicando dati di fatturato non corrispondenti a quelli comunicati ai fini fiscali.
La verifica fiscale della Guardia di Finanza aveva fatto emergere la difformità tra i dati dichiarati e le fatture registrate in contabilità. I convenuti non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolare notifica dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione dichiara la contumacia dei convenuti, rilevando la regolarità delle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., in ragione dell’esito negativo delle ricerche dell’ufficiale giudiziario. Quanto alla società, l’atto di citazione è stato notificato all’indirizzo PEC assegnato d’ufficio e risultante dalla visura camerale.
Nel merito, il Collegio ravvisa la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio, la condotta antigiuridica connotata da dolo, il pregiudizio finanziario pubblico e il nesso eziologico.
Il rapporto di servizio sussiste tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con l’amministratore che abbia realizzato il programma di interesse pubblico cui il contributo era vincolato. Richiamando le Sezioni Unite n. 15893/2022, la Corte afferma che risponde contabilmente anche chi, legato da rapporto organico alla società, abbia cagionato la distrazione delle risorse dal fine pubblico.
La condotta è dolosa: la società, tramite le domande firmate dal suo amministratore, ha conseguito contributi e finanziamento senza averne titolo, dichiarando dati non corrispondenti alla documentazione fiscale. Ne deriva un danno erariale certo e attuale, da sviamento delle risorse dalla finalità di sostegno commisurata al fatturato.
Sul quantum, la Corte distingue i due contributi a fondo perduto da euro 82.413,00 ciascuno, per totali euro 164.826,00, riconosciuti come danno. Quanto al finanziamento erogato tramite una banca, il Collegio rileva che solo la quota di euro 400.000,00, assistita dalla garanzia all’80% prestata da società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia, costituisce danno erariale. Il residuo importo di euro 91.250,00, non assistito da garanzia statale, è arrecato a una banca privata e esula dalla giurisdizione contabile.
La domanda è pertanto accolta parzialmente, per complessivi euro 564.826,00, con rivalutazione monetaria dalla percezione delle erogazioni e interessi legali dal deposito. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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