Pensione privilegiata personale civile, deroga Fornero solo se cessazione anteriore (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 124 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata per il personale civile della pubblica amministrazione, disposta dall’art. 6 del decreto-legge n. 201 del 6/12/2011 come convertito dalla legge n. 214 del 2011, opera dalla data di entrata in vigore della disciplina, con la conseguenza che il diritto al trattamento di privilegio non può sorgere in un contesto normativo che non lo prevede più. La deroga contenuta nell’ultimo periodo della stessa disposizione riguarda esclusivamente i procedimenti in corso o i termini di presentazione della domanda ancora aperti alla data indicata, e presuppone comunque che la cessazione dal servizio sia avvenuta prima di tale data. È pertanto irrilevante che la dipendenza dell’infermità da causa di servizio sia stata riconosciuta anteriormente all’entrata in vigore della legge, quando la cessazione dal servizio sia successiva. Il requisito della cessazione costituisce elemento costitutivo del diritto e non può essere sostituito dalla pendenza del procedimento amministrativo di riconoscimento.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso della qualifica di artificiere esplosivista, prestava servizio nella Marina Militare dal 1981; dal 13 marzo 1987 assumeva il ruolo di coadiutore e nel 2017 transitava in quello di assistente amministrativo, fino al congedo per dimissioni del 31 dicembre 2020. Le era stata riconosciuta, sin dal 1998, la dipendenza da causa di servizio di un’infermità alla colonna e all’anca.
Il 12 febbraio 2021 presentava domanda di pensione privilegiata. L’INPS negava il beneficio con provvedimento del 12 ottobre 2022, rilevando che il diritto spettava al solo personale militare e che, per il personale civile, l’istituto era stato abrogato. La ricorrente impugnava il diniego davanti alla Corte dei conti, invocando la deroga dell’art. 6, terzo capoverso, del decreto-legge n. 201 del 6/12/2011 e valorizzando il riconoscimento della causa di servizio intervenuto prima dell’entrata in vigore della legge. L’INPS eccepiva l’infondatezza della domanda per essere la cessazione avvenuta dopo l’abrogazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico respinge il ricorso e individua la questione nella portata temporale della deroga. Richiamato il testo dell’art. 6 del decreto-legge n. 201 del 6/12/2011, la Corte osserva che l’abrogazione dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata decorre dall’entrata in vigore della norma, fissata al 6 dicembre 2011. Da quel momento viene meno il diritto di accedere al trattamento per il personale civile, salve le esclusioni espressamente previste per alcune categorie di dipendenti.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che subordinava il trattamento di privilegio dei dipendenti civili a due condizioni concorrenti: la cessazione dal servizio per una o più infermità e il riconoscimento della dipendenza di queste da causa di servizio. Tali requisiti restano richiesti anche dopo l’abrogazione, nei residuali casi di deroga. Ne discende che la cessazione dal servizio costituisce elemento costitutivo del diritto e che la deroga non si estende ai dipendenti cessati successivamente al 6 dicembre 2011.
La Corte confuta la lettura della ricorrente, secondo cui il diritto sarebbe imprescrittibile per effetto del riconoscimento ante 1998. Accogliere tale tesi condurrebbe alla conclusione inammissibile che i dipendenti già riconosciuti e cessati dopo la riforma possano chiedere in qualsiasi tempo il trattamento, frustando la ratio della modifica legislativa, ossia l’abrogazione generalizzata della pensione di privilegio per i civili cessati dopo tale data. Le ipotesi di salvaguardia riguardano invece solo chi era già cessato alla data indicata e non aveva ancora presentato domanda, non aveva ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, oppure era cessato per infermità il cui procedimento andava attivato d’ufficio.
Il giudice richiama la giurisprudenza di appello della stessa Corte, secondo cui le ipotesi esclusive di applicazione della norma riguardano tutte il caso di cessazione anteriore all’entrata in vigore, dovendosi altrimenti ritenere impossibile rientrare nel perimetro delle norme di salvaguardia (Sez. App. Sicilia n. 26/2017 e Sez. II^ centr. App. n. 268/2018). Nel caso concreto la ricorrente è cessata il 31 dicembre 2020, ben oltre l’abrogazione: ne segue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite in favore dell’INPS, liquidate equitativamente in € 400.
Nota della Redazione
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