La domanda cartacea di pensione privilegiata è procedibile dopo la regolarizzazione telematica (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 126 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di pensione privilegiata presentata in forma cartacea non è invalida né improduttiva di effetti: la presentazione con modalità telematica costituisce condizione di procedibilità e non di validità dell’istanza. L’ente previdenziale è tenuto a informare l’interessato dell’improcedibilità della domanda cartacea, in applicazione del soccorso procedimentale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 e dei principi di correttezza e buona fede. La normativa sull’utilizzo esclusivo dei servizi telematici non conferisce all’INPS alcun potere sanzionatorio. Una volta regolarizzata con la successiva domanda telematica, l’istanza originaria diventa procedibile e produce effetti ora per allora, con decorrenza dalla data della domanda cartacea.

Il Fatto

Il ricorrente, ex luogotenente della Marina Militare cessato dal servizio il 31 gennaio 2015, aveva ottenuto in costanza di rapporto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità. Il 13 febbraio 2015, pochi giorni dopo la cessazione, inoltrava all’INPS e al Ministero della Difesa la domanda di pensione privilegiata in forma cartacea.

Solo il 30 luglio 2019 l’INPS riscontrava l’istanza, rappresentando che la concessione poteva avvenire unicamente con domanda telematica. Il 16 ottobre 2019 il ricorrente presentava nuova domanda sulla piattaforma telematica. L’INPS liquidava il trattamento con decorrenza dal 1° novembre 2019, mese successivo alla domanda telematica. Il ricorrente ha impugnato la decorrenza, chiedendo il riconoscimento dalla cessazione dal servizio o dalla domanda cartacea, con condanna al pagamento degli arretrati.

La Motivazione della Corte

La questione investe la validità della domanda cartacea ai fini dell’individuazione della corretta decorrenza del trattamento. La Corte richiama la propria giurisprudenza, che, nell’interpretare la Circolare INPS n. 131/2012, ha chiarito che la produzione della domanda telematica costituisce condizione di procedibilità e non di validità dell’istanza, e che grava sull’amministrazione l’obbligo di informare l’interessato dell’improcedibilità della domanda presentata in forma cartacea (cfr. Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 473/2023).

Nel caso concreto l’Istituto non ha effettuato alcuna tempestiva comunicazione di regolarizzazione. Il lungo lasso di tempo intercorso — oltre quattro anni tra la domanda del 13 febbraio 2015 e la comunicazione del 30 luglio 2019 — ha ingenerato nel ricorrente il convincimento che l’istanza avesse regolarmente avviato il procedimento. Tale condotta integra la violazione dei principi di correttezza e buona fede, presidio del buon andamento amministrativo, di cui il soccorso procedimentale costituisce concreta esplicazione.

La Corte esclude poi che l’art. 38, comma 5, d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, abbia conferito all’INPS poteri sanzionatori incidenti sulle istanze difformi: la norma si limita a consentire agli enti di definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici. Una volta regolarizzata con la domanda telematica del 16 ottobre 2019, la prima istanza del 2015 diventa quindi procedibile e produce effetti ora per allora.

Quanto all’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei, la Corte la ritiene infondata: in disparte la genericità della formulazione, non è mai trascorso un periodo di inattività superiore ai cinque anni, essendosi succedute la domanda del 2015, la reiterazione del 2019 e il ricorso del 2023. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del trattamento di settima categoria dalla decorrenza collegata alla domanda cartacea, oltre arretrati, interessi e rivalutazione, e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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