Cessazione della materia del contendere e spese compensate nel giudizio di pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 13 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di pensione la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, per esplicito accordo delle parti o per implicito consenso prestato per facta concludentia, ricorrente e resistente danno atto di una sostanziale indifferenza rispetto alla pronuncia sulla pretesa azionata. Il riconoscimento in corso di causa della prestazione richiesta, non contestato dal ricorrente quanto a decorrenza e presupposti sanitari, integra il venir meno del contrasto e giustifica la declaratoria. La mancata notificazione del provvedimento attributivo del beneficio non determina di per sé la condanna alle spese: la conoscibilità del riconoscimento con l’ordinaria diligenza impone la compensazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità e di indennità di accompagnamento, aveva presentato all’INPS istanza per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare con componente inabile, per l’importo fisso mensile di euro 52,91, senza esito. Ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento dello stato di inabilità e il riconoscimento del beneficio con decorrenza dalla data indicata nella domanda, con la prescrizione quinquennale.
L’Istituto si è costituito rappresentando di aver concesso l’assegno quale vedova inabile con decorrenza dal 1° febbraio 2020, dalla data di riconoscimento dello stato di totale e permanente inabilità lavorativa da parte dell’Ufficio medico legale di sede, e ha chiesto in via principale il rigetto della domanda, in via gradata il rigetto per la parte relativa alla decorrenza anteriore e in subordine la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sul rilievo del venir meno delle ragioni di contrasto in ordine alla pretesa attorea. Il Collegio richiama il principio per cui la declaratoria presuppone l’accordo esplicito o il consenso implicito per facta concludentia delle parti, che diano atto di una sostanziale indifferenza alla pronuncia, richiamando Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, 13 novembre 2012, n. 998.
La prova del superamento del contrasto è stata individuata nella produzione, già in sede di costituzione, del cedolino della pensione di reversibilità relativo al mese di aprile dell’anno 2023, attestante la corresponsione dell’assegno al nucleo familiare per quella mensilità oltre agli arretrati. La difesa della ricorrente non ha formulato rilievi sulla decorrenza del beneficio dal 1° febbraio 2020, indicata nel prospetto degli arretrati, né ha contestato specificamente il giudizio medico-legale relativo all’inabilità al lavoro dal 31 gennaio 2020.
Il Giudice ha poi escluso la liquidazione delle spese di lite a favore della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Ha osservato che, sebbene l’INPS non abbia prodotto documentazione comprovante la notifica del provvedimento attributivo dell’assegno, l’interessata avrebbe potuto rilevare con l’ordinaria diligenza il riconoscimento del beneficio dalla visione del cedolino di pensione che accompagnava il pagamento del rateo periodico. Su tali basi ha disposto la compensazione delle spese e dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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