Reversibilità all’orfano maggiorenne inabile: requisito sanitario alla morte del padre (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 82 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità dell’orfano maggiorenne inabile richiede il concorso del requisito sanitario dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e del requisito economico della vivenza a carico del genitore deceduto. Entrambi costituiscono elementi costitutivi della fattispecie e vanno accertati, anche d’ufficio, alla data del decesso del genitore titolare del trattamento pensionistico. Lo stato di inabilità sopravvenuto dopo tale momento è irrilevante. L’accertata assenza del requisito sanitario rende superfluo l’esame del requisito economico e delle relative istanze istruttorie, che restano assorbite.
Il Fatto
Il ricorrente, persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, ha agito in riassunzione davanti alla Corte dei conti dopo che il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aveva declinato la giurisdizione con ordinanza n. 9220 del 19.07.2025. La domanda ha ad oggetto il diritto alla reversibilità della pensione pubblica già intestata al padre, dipendente militare, nella quota spettante all’orfano maggiorenne inabile a seguito del decesso della madre.
L’Istituto previdenziale aveva respinto la domanda amministrativa perché la Commissione medica di verifica, con verbale del 16 dicembre 2024, aveva giudicato il ricorrente non inabile alla data del decesso del padre, 09.02.2020, unico titolare di pensione a carico di gestione pubblica. La madre, titolare di reversibilità dal marzo 2020, non era beneficiaria di pensione diretta né di quota aggiuntiva per il figlio. Il ricorrente ha sostenuto la sussistenza del requisito sanitario con riferimento alla data del decesso della madre, 26.04.2024, allegando perizia psichiatrica, relazione dei servizi sociali, verbale di invalidità civile e documentazione ospedaliera.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il giudice ha affermato d’ufficio la sussistenza della propria giurisdizione, trattandosi di pensione a carico del bilancio dello Stato, ed ha rilevato la tempestività della riassunzione ex artt. 17 c.g.c. e 59 legge n. 69/2009, essendo il ricorso depositato il 29 luglio 2025, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza declinatoria.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina applicabile. Per effetto dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 si applica anche alle gestioni pubbliche la disciplina dei superstiti dell’assicurazione generale obbligatoria. L’art. 22 legge n. 903/1965 riconosce la pensione al figlio di qualunque età riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. L’art. 8 legge n. 222/1984 definisce inabile chi, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il requisito è più restrittivo di quello previsto dal previgente art. 39 d.P.R. n. 818/1957, che valorizzava la sola impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, e prescinde da fattori socio-economici di mercato.
La Corte ha poi ribadito che il requisito sanitario deve sussistere al momento del decesso del genitore pensionato, perché solo allora si integra la fattispecie costitutiva del diritto; uno stato di inabilità insorto successivamente resta irrilevante. Ha richiamato sul punto Cass. civ., Sez. L, ord. n. 27448/2017 e, sull’accertamento officioso di entrambi i presupposti, Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 11966/2015 e Sez. L, ord. n. 33580/2023. Ha inoltre ricordato Cass. n. 18241 del 2011, secondo cui la decorrenza va fissata al mese successivo al decesso, a prescindere dalla data della domanda amministrativa, e Corte cost. n. 180/1999 sulla funzione solidaristica della reversibilità.
Applicando tali principi, il ricorso è stato rigettato. La prospettazione attorea ha collocato il requisito sanitario alla data del decesso della madre, 26.04.2024, e non a quella del decesso del padre, 09.02.2020, quando il diritto è sorto. La documentazione prodotta — la dedotta inidoneità al servizio di leva e il verbale del 2017, che accertava uno stato invalidante utile al collocamento mirato — non è stata ritenuta sufficiente a provare l’assoluta e permanente inabilità alla data rilevante. Mancando allegazioni e principi di prova, la consulenza tecnica d’ufficio è stata esclusa, non potendo supplire all’onere probatorio dell’attore. L’assenza del requisito sanitario ha assorbito le questioni sulla vivenza a carico. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite in favore dell’Istituto, con nulla sulle spese di giustizia per il principio di gratuità del giudizio pensionistico.
Nota della Redazione
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