Responsabilità contabile del chirurgo e colpa grave nella malpractice da HIPEC (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 42 del 08.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa del medico dipendente pubblico, il giudice contabile può fondare il proprio convincimento, ai sensi dell’art. 95 c.g.c., su tutti gli elementi di prova acquisiti in altri giudizi, comprese le consulenze tecniche, senza esserne vincolato. La colpa grave richiesta dall’art. 1, legge n. 20/1994 non può desumersi dalla sola imprudenza di aver praticato un trattamento al di fuori di una sperimentazione clinica, né dalla sentenza civile che abbia accertato la responsabilità per colpa lieve. Il nesso di causalità tra condotta e danno erariale indiretto va provato secondo il criterio del “più probabile che non”, ma non può ritenersi dimostrato quando le evidenze scientifiche escludano, con pari grado di probabilità, che la condotta abbia inciso sull’evento.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dirigente medico, allora direttore di una struttura complessa di chirurgia generale di un’azienda ospedaliera, per il danno erariale indiretto di oltre 635.000 euro. L’addebito riguardava l’esecuzione, nel corso di un intervento di gastrectomia sub-totale per carcinoma gastrico, di un trattamento di ipertermia-chemioterapia intraperitoneale (HIPEC) in assenza di effettiva indicazione clinica.

La paziente era deceduta per complicanze post-operatorie. Il Tribunale civile aveva riconosciuto la responsabilità del sanitario e dell’azienda, con condanna risarcitoria poi eseguita dalla compagnia assicuratrice e rimborsata dall’azienda. Il Tribunale penale aveva invece prosciolto il medico perché il fatto non sussiste. La Procura contabile ha quindi agito per il recupero della somma, a titolo di colpa grave.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolare notifica. Nel merito, richiama la giurisprudenza contabile secondo cui il giudice, ai sensi dell’art. 95 c.g.c., può valutare tutti gli elementi di prova, anche atipici, provenienti da altri giudizi, senza esserne vincolato.

La Procura aveva costruito l’addebito sulla sentenza civile e sulla CTU ivi resa. La Corte, però, attribuisce rilievo decisivo alla CTU del giudizio penale, ritenuta più affidabile perché redatta, oltre che da uno specialista in medicina legale e in oncologia, anche da uno specialista in chirurgia generale. Essa ha chiarito che le complicanze che hanno condotto al decesso rientrano tra quelle note e tipiche di qualsiasi intervento di gastrectomia, non risultando significativamente aumentate dall’associazione con l’HIPEC.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte richiama il consolidato orientamento sulla colpa grave, configurabile solo in presenza di una sprezzante trascuratezza dei doveri professionali, con errori non scusabili per grossolanità o assenza delle cognizioni fondamentali. L’elemento va valutato ex ante, secondo la situazione conosciuta e conoscibile al momento della condotta. La CTU penale ha qualificato tutt’al più come imprudente la scelta di non somministrare il trattamento nell’ambito di una sperimentazione clinica, senza integrare gli estremi della colpa grave; né il giudice civile né il suo consulente hanno qualificato la colpa come inescusabile.

Anche il nesso di causalità non è sufficientemente dimostrato. La CTU penale afferma che non esistono evidenze scientifiche per sostenere, con probabilità o certezza, che l’HIPEC abbia aumentato i rischi né che la sua omissione avrebbe evitato le complicanze. Il criterio del “più probabile che non” non è quindi superato. La Corte rigetta la domanda della Procura e nulla dispone per le spese, non essendosi il contumace costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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