Riscatto delle maggiorazioni di servizio e supervalutazione oltre i cinque anni (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 14 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli aumenti dei periodi di servizio previsti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 165/1997, anche se eccedenti il limite massimo di cinque anni, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici quando siano già maturati alla data del 31.12.1997, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del medesimo decreto. Lo spartiacque temporale per attribuire la supervalutazione oltre il tetto dei cinque anni è dato unicamente dallo svolgimento del servizio entro quella data, e dunque dal suo definitivo consolidamento nella posizione contributiva dell’interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di riscatto, anteriore o successiva al raggiungimento del limite quantitativo. Ne consegue il diritto del dipendente al riscatto oneroso dei periodi pre-ruolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema interamente retributivo, ove per effetto del riscatto risultino raggiunti diciotto anni di anzianità contributiva al 31.12.1995.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Marina Militare e in pensione dal 31.12.2019, ha impugnato la nota con cui l’INPS ha respinto la sua istanza di riscatto presentata ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 165/1997, sul rilievo che aveva già maturato il limite massimo di cinque anni di maggiorazione di servizio. Il successivo ricorso amministrativo è stato confermato dal Comitato di Vigilanza dei dipendenti pubblici.
Il ricorrente ha sostenuto di avere diritto al riscatto di ulteriori periodi di servizio prestati presso la scuola sottufficiali di Taranto, per complessivi quattro mesi e ventitré giorni, e di poter così accedere al sistema retributivo anziché a quello misto, avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità superiore a diciotto anni. L’INPS ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando l’orientamento già espresso dalla stessa Sezione in sede di scrutinio di analoga domanda. Muovendo dall’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 165/1997, ha osservato che la norma consente di riscattare il servizio militare comunque prestato, anche in posizione di pre-ruolo, come avvenuto nel caso del ricorrente per il periodo di servizio volontario prestato fino al 31.12.1995.
Il successivo art. 7, comma 3, del medesimo decreto stabilisce, in via transitoria, che gli aumenti dei periodi di servizio, anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del decreto (31.12.1997), sono riconosciuti validi ai fini pensionistici. Da tale disciplina la Corte ha tratto il corollario, secondo un’esegesi sistematica e teleologica, che lo spartiacque temporale per attribuire la supervalutazione oltre il limite massimo dei cinque anni è rappresentato unicamente dalla circostanza che il periodo di servizio sia già stato svolto al 31.12.1997 e quindi definitivamente acquisito alla posizione contributiva dell’interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda.
Nel caso concreto il ricorrente, avendo effettuato il servizio pre-ruolo anteriormente al 31.12.1997, aveva ormai maturato il diritto alla supervalutazione anche oltre il limite dei cinque anni, virtualmente consolidato nella sua sfera giuridica in forza delle disposizioni transitorie. La Corte ha pertanto riconosciuto un periodo complessivo riscattabile a titolo oneroso corrispondente a quattro mesi e ventitré giorni.
Quanto alla domanda di ricalcolo del trattamento pensionistico, il giudice ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Centrali di questa Corte, secondo cui i periodi richiesti, maturati prima del 31.12.1997 senza raggiungimento del tetto massimo di cinque anni, danno diritto alla maggiorazione e al conseguente riscatto, con riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del sistema interamente retributivo ex art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, avendo l’interessato raggiunto diciotto anni di anzianità contributiva al 31.12.1995. L’INPS provvederà alla rideterminazione dopo il pagamento dell’onere, corrispondendo gli arretrati e liquidando, sui ratei differenziali, l’importo più favorevole tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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