Acquisto di partecipazione in società benefit in house e oneri motivazionali ex T.U.S.P. (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 15 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La società benefit, pur caratterizzata da uno scopo duplice che affianca al lucro il perseguimento del beneficio comune, non integra un nuovo tipo societario ma si inserisce nelle categorie tipologiche del codice civile ed è pertanto riconducibile al tipo “società per azioni”, rientrando nei vincoli tipologici consentiti dall’art. 3 T.U.S.P.. L’onere di motivazione analitica ex art. 5 T.U.S.P. impone all’ente di distinguere il momento valutativo dell’acquisto della partecipazione dalla successiva operazione di affidamento in house del servizio, che non può assorbire la verifica sulla prima vicenda societaria. La sostenibilità finanziaria oggettiva può ritenersi tendenzialmente assolta in presenza di un PEF asseverato, ancorché il business plan non espliciti le assunzioni di base; la convenienza economica richiede invece un’analisi comparata, anche solo stimativa, dei risultati economici prevedibilmente derivanti dalle diverse opzioni organizzative, non essendo sufficiente un raffronto meramente qualitativo.

Il Fatto

Il Comune di Pontassieve ha deliberato l’acquisto di n. 10.000 azioni di Farmapiana Società Benefit S.p.A., del valore nominale di € 10.000,00, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale con sovraprezzo di € 11.421,98, pari allo 0,114% del capitale sociale. L’operazione, finalizzata al successivo affidamento in house della gestione di due farmacie comunali — la sede n. 1, già operativa e gestita in economia, e la sede n. 6, di nuova istituzione — è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Toscana per il parere ex art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P., corredata da relazione con business plan asseverato, statuto sociale, regolamento del controllo analogo congiunto e schema di contratto di servizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente affrontato il tema della riconducibilità della società benefit ai tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni. Richiamando la disciplina della legge n. 208 del 2015, la Corte osserva che la società benefit non introduce un nuovo tipo societario ma individua un diverso modo di fare impresa, adattando la struttura tipica delle società di capitali al perseguimento di finalità di beneficio comune. Ne consegue che Farmapiana S.p.A., essendo riconducibile al tipo “società per azioni”, rientra nel perimetro applicativo dell’art. 5 T.U.S.P. e nei vincoli tipologici dell’art. 3.

L’esame delle previsioni statutarie ha evidenziato talune incoerenze con la disciplina del T.U.S.P., in particolare la clausola che consente al Consiglio di amministrazione di eleggere un Vicepresidente, in contrasto con il disposto dell’art. 11, comma 9, lett. b), T.U.S.P., nonché la mancata riproduzione di disposizioni obbligatorie in materia di requisiti degli amministratori, composizione dell’organo amministrativo e divieti di compensi. La Sezione ha comunque ritenuto pienamente assolto l’obbligo di consultazione pubblica sullo schema di atto deliberativo, avendo il Comune adottato un apposito regolamento e pubblicato l’avviso con termine per osservazioni.

Quanto ai profili sostanziali, la Corte ha rilevato che la deliberazione risulta carente sotto il profilo della motivazione sulle finalità istituzionali ex art. 4 T.U.S.P., atteso che la sussistenza del vincolo di scopo è data come presupposta in funzione del successivo affidamento in house. Tale carenza è stata superata in ragione della riconduzione dell’oggetto sociale di Farmapiana — la gestione di farmacie, qualificabile come servizio di interesse pubblico generale — alle finalità istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P.

In ordine alla sostenibilità finanziaria oggettiva, il Collegio ha osservato che il business plan presenta un contenuto scarno, limitato a proiezioni di conto economico non corredate da assunzioni di base né da indicatori di bilancio. Ciononostante, considerata la presenza di un PEF asseverato da una società di revisione e i dati confortanti emergenti dalle relazioni sulla gestione, l’onere motivazionale è stato ritenuto tendenzialmente assolto, con la raccomandazione di vigilare sul rispetto delle assunzioni del piano. Nessuna criticità è emersa sotto il profilo della sostenibilità soggettiva, atteso l’esborso limitato a € 11.421,98.

Più articolato è lo scrutinio sulla convenienza economica. La Sezione stigmatizza la prospettiva dell’ente, che ha considerato l’acquisto della partecipazione come assorbito nella più ampia operazione di affidamento del servizio, e rileva l’assenza di un raffronto quantitativo tra i risultati economici dei diversi moduli organizzativi, essendosi l’analisi limitata a una matrice qualitativa. Non può trovare conforto la tesi del Comune secondo cui il confronto richiederebbe l’espletamento di una gara, essendo sufficiente una mera stima dei possibili oneri delle opzioni alternative, quale l’analisi di comparabilità dei bandi per concessioni di farmacie. La Sezione rammenta, infine, l’opportunità di verificare sin dalla fase di acquisto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 20 T.U.S.P. per evitare di acquisire partecipazioni in società già sindacabili in sede di piano di razionalizzazione. All’esito, il Collegio non ravvisa elementi ostativi all’acquisto della partecipazione, nei limiti delle osservazioni e raccomandazioni formulate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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