Conto giudiziale incompleto ma regolare: irregolarità formale non incide sul discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 153 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’incompleta compilazione del conto giudiziale, per omessa indicazione dei numeri identificativi delle ricevute di riscossione e delle quietanze di versamento, integra un’irregolarità formale che non incide sulla regolarità del conto e non configura un ammanco. La mancata chiusura in pareggio, quando gli importi riscossi e riversati risultino verificati aliunde, non esprime di per sé una differenza contabile. La regolarità del conto e il conseguente discarico dell’agente contabile si affermano quando la documentazione giustificativa acquisita, anche nelle more del giudizio, consenta la verifica integrale delle poste. L’inosservanza delle richieste istruttorie del magistrato relatore, pur censurabile, non produce autonomi effetti di condanna una volta superati i profili sostanziali.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da una società concessionaria del servizio di gestione della sosta a pagamento su aree e strade di un Comune. Il conto, formato e depositato nei termini di legge, veniva deferito al Collegio dal magistrato relatore con proposta di declaratoria di irregolarità e condanna del concessionario al pagamento degli interessi moratori per il ritardato riversamento del canone di concessione.

La Procura regionale, nelle proprie conclusioni, chiedeva la declaratoria di irregolarità del conto e la condanna al pagamento degli interessi in favore del Comune. Nelle more del giudizio il Comune depositava una determinazione dirigenziale dalla quale risultava l’avvenuto versamento degli interessi moratori quantificati dal relatore, oltre alla copia digitale degli scontrini dei parcometri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il profilo formale. Il conto risulta redatto secondo il modello approvato dal d.P.R. n. 194/1996 e sottoscritto dal contabile e dal funzionario che ne ha curato la parifica. Manca però l’indicazione dei numeri identificativi delle ricevute di riscossione e delle quietanze di versamento in tesoreria. La Corte qualifica la carenza come incompleta compilazione del conto, ma esclude che essa incida sulla sua regolarità.

Analogo ragionamento vale per la mancata chiusura in pareggio. Il Collegio osserva che tale circostanza non esprime alcun ammanco e non altera il giudizio di regolarità. Il conto, del resto, era stato depositato nel rispetto dei termini dell’art. 233, comma 1, d.lgs. n. 267/2000.

Venendo ai profili sostanziali, la Corte rileva che il contratto di affidamento del servizio imponeva al concessionario di riscuotere integralmente gli incassi e di riversare il solo canone di concessione nella misura convenuta del 18,24% degli incassi. La documentazione acquisita, comprensiva delle reversali di incasso, dei prospetti di riepilogo e della rendicontazione degli importi riscossi, conferma la corrispondenza tra quanto versato e la percentuale pattuita, con riversamenti eseguiti mediante bonifico bancario.

Sul versamento degli interessi moratori, la Corte valorizza la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha dato atto del pagamento degli importi dovuti per il tardivo riversamento delle somme di competenza comunale, quantificati in euro 739,81 come indicato nella relazione di deferimento. Il relativo profilo di irregolarità risulta quindi superato.

Il Collegio censura comunque il comportamento del Comune, che non aveva dato riscontro, in modo ingiustificato, alle richieste istruttorie del magistrato relatore prima del deposito della relazione. Nondimeno, preso atto della documentazione prodotta e del parere favorevole del Pubblico Ministero, dichiara regolare il conto giudiziale e dispone il discarico del concessionario, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *