Onere della prova nel contenzioso pensionistico e benefici ex legge 336/70 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 13 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso pensionistico innanzi alla Corte dei conti il ricorrente che deduca l’erronea liquidazione del trattamento di quiescenza è tenuto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ad allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, indicando la misura del trattamento preteso e lo scostamento rispetto a quello liquidato. La documentata dimostrazione da parte dell’ente previdenziale dei criteri e dei calcoli applicati sposta sul ricorrente l’onere di una contestazione specifica. Il principio di vicinanza della prova tempera il rigore dell’onere probatorio, ma non consente al giudice di supplire all’inerzia della parte con l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio di cui all’art. 421 cod. proc. civ., che restano funzionali a rimuovere difficoltà oggettive e non imputabili, non a colmare lacune allegatorie. La mera enunciazione giuridica astratta, avulsa dalla posizione concreta del ricorrente, non integra decisione utile. Il ricorso generico è pertanto rigettato.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Corpo Forestale della Regione Siciliana dal 1992 fino al collocamento a riposo nel 2020, aveva ottenuto nel 2004 il riconoscimento dei benefici previsti dagli artt. 1 e 2 legge n. 336/1970 e dall’art. 5 legge n. 824/1971, essendo iscritto nell’elenco degli equiparati agli orfani di guerra ai sensi dell’art. 7 legge n. 585/1971. Contestava la liquidazione del trattamento pensionistico, lamentando che i tre scatti non fossero stati correttamente computati, in particolare sulla quota contributiva.
Dopo il riscontro negativo del Fondo Pensioni Sicilia all’istanza di ricalcolo, il ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo l’accertamento dell’erronea applicazione del beneficio e la condanna alla riliquidazione con pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione, con eventuale CTU contabile. Il Fondo si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità e, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei.
La Motivazione della Corte
La Corte individua l’oggetto del giudizio nella pretesa di rideterminazione del provvedimento di quiescenza mediante applicazione dell’art. 2 legge n. 336/1970. Non è controversa la qualità soggettiva del ricorrente di equiparato agli orfani di guerra: il thema decidendum si concentra sulla corretta liquidazione dei benefici.
Il Fondo ha documentato in modo analitico di aver applicato gli scatti all’ultima retribuzione, quantificandone l’incidenza sulla retribuzione media e sulla seconda quota contributiva, secondo i parametri trasmessi dal datore di lavoro e la circolare regionale richiamata. Tali deduzioni e quantificazioni non risultano specificamente contestate dal ricorrente.
Richiamando l’art. 2697 cod. civ. e la linea esegetica espressa dalla Corte conti, Sez. Giur. d’Appello per la Regione siciliana, n. 85/A/2017, il giudice ribadisce che onus probandi incumbit ei qui dicit e che il mancato assolvimento comporta la soccombenza sul punto controverso e non provato. La parte resistente ha assolto il proprio onere, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova.
Il ricorrente si è invece limitato ad affermare l’erroneità della quota contributiva, senza indicare l’ammontare preteso né la misura del trattamento ritenuto dovuto rispetto a quello liquidato. A fronte di ciò, la Corte esclude di poter attivare i poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 cod. proc. civ.: ciò contrasterebbe con il principio dispositivo degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., come affermato da Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 678 del 24 febbraio 2011, e pregiudicherebbe la terzietà del decidente.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese sono compensate in ragione dell’assoluta novità del caso e della risposta amministrativa non sufficientemente circostanziata dell’ente.
Nota della Redazione
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