Ricongiunzione contributiva e quote teoriche nel calcolo della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 155 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo del trattamento pensionistico a seguito di ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979, le retribuzioni relative al periodo trasferito vanno determinate con il metodo delle quote teoriche proprie della gestione di destinazione della contribuzione ricongiunta, e non con la media delle retribuzioni reali maturate presso la gestione di provenienza. Il criterio trova fondamento nella natura solidaristica del sistema previdenziale, che esclude un principio di corrispettività tra contributi versati e prestazioni ricevute. Le istruzioni operative dettate per il riscatto dei periodi di studio o di lavoro all’estero sono applicabili, in via analogica, alle ipotesi di ricongiunzione di periodi di lavoro, trattandosi di meccanismo di funzionamento omogeneo (trasferimento dei contributi in favore della gestione presso cui avviene la ricongiunzione).

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione cat. VOCTPS erogata dalla gestione dipendenti pubblici con decorrenza 1° settembre 2021, aveva chiesto nel 2011 la ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979 dei periodi assicurativi maturati presso la gestione privata dal 1974 al 2005. La domanda era stata accolta con provvedimento dell’11 giugno 2015, con riconoscimento di un periodo ricongiunto pari ad anni 26, mesi 9 e giorni 14 ai fini del diritto.

Il pensionato ha contestato il meccanismo di calcolo dell’importo pensionistico, lamentando che l’ente non avesse considerato, nel montante contributivo, i contributi trasferiti dalla gestione privata a quella pubblica, e che avesse applicato la disciplina sul riscatto dei corsi universitari e dei periodi di lavoro all’estero di cui alla circolare ex INPDAP n. 12 del 24.12.1999. Respinto il ricorso amministrativo, ha adito la Sezione chiedendo il ricalcolo della pensione secondo modalità che tenessero conto dei periodi effettivamente ricongiunti.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha respinto il ricorso, ritenendo corretto l’operato dell’ente previdenziale. Il Collegio ha richiamato integralmente la propria precedente decisione (sentenza n. 175/2017), ritenuta del tutto assimilabile al caso in esame, e ha confermato che l’opzione per il lavoro pubblico e la conseguente soggezione alle regole di determinazione della base pensionabile impongono il ricorso al metodo delle quote teoriche, proprie della gestione di destinazione, prescindendo da quelle reali.

Tale modalità di computo è stata letta alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale e della Corte di cassazione (Corte cost. n. 218/1988, n. 439/2005 e n. 268/2008; Cass. civ. n. 12959/2010, n. 24909/2010 e n. 10766/2012), secondo cui alla base della contribuzione non vi è necessariamente un principio di corrispettività tra contributi e pensioni, ma un dovere di solidarietà ex art. 38 Cost., con conseguente inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati.

Il Collegio ha inoltre escluso la violazione del principio di uguaglianza, derivando il differente trattamento da una diversità di situazione conseguente alla scelta operata dal dipendente tra le opzioni offerte dal legislatore (Cass. civ. n. 19457/2014). Ha richiamato la Corte costituzionale (sent. n. 439/2005) sull’istituto della ricongiunzione quale istituto di carattere generale e sul carattere eccezionale della restituzione dei contributi, nonché il principio di acquisizione della contribuzione versata in relazione all’attività lavorativa, indipendentemente dalla sua utilità ai fini della liquidazione di uno specifico trattamento.

Quanto alla circolare INPDAP n. 12/1999, la Sezione ha osservato che si tratta di istruzioni operative dettate per il riscatto di periodi di studio o di lavoro all’estero, con criteri espressamente applicabili ad altre ipotesi di riscatto. Pur essendo state diramate con riferimento al riscatto, le prescrizioni ivi contenute, espressione di principi di carattere generale coerenti con il quadro normativo, possono essere applicate alle ipotesi di ricongiunzione di periodi di lavoro, trattandosi di analogo meccanismo di funzionamento. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite per la novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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