Indennità di esproprio concorre al cumulo sulla pensione ai superstiti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 211 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 assoggetta a cumulo con la pensione ai superstiti tutti i redditi del beneficiario, senza distinzione in base alla tipologia o alle modalità impositive. Anche l’indennità di esproprio, pur soggetta a tassazione separata, costituisce reddito e concorre pertanto alla determinazione dei limiti di cumulabilità. Il recupero dell’indebito è tempestivo quando l’INPS, espletata la revisione entro l’anno dalla dichiarazione dei redditi, provvede al recupero entro l’anno successivo. Nel periodo di provvisorietà della liquidazione automatizzata nessun affidamento può essere riposto dal pensionato nella stabilizzazione del trattamento.
Il Fatto
La ricorrente, pensionata INPS e titolare di pensione ai superstiti per il coniuge defunto, riceveva dall’Istituto una comunicazione di recupero delle somme percepite e non dovute per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi. L’INPS contestava un’indebita percezione di € 11.122,02, recuperata mediante rate mensili, di cui erano già state trattenute somme pari a € 8.109,50.
La ricorrente contestava il calcolo, sostenendo che gli ulteriori redditi dichiarati fossero riferibili a un’indennità di esproprio e non costituissero reddito, e che il recupero fosse tardivo. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, adiva la Corte dei conti chiedendo l’illegittimità del provvedimento e la restituzione delle somme decurtate.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di ordine processuale: il giudizio contabile non ha natura impugnatoria, ma si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, restando estranea ogni valutazione sui vizi di legittimità degli atti amministrativi.
Sul piano della tempestività, la Sezione ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 9 legge n. 428/1985 e l’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 429/1986, nonché l’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991. Da tali disposizioni discende la sussistenza di due termini annuali: il primo per i controlli, decorrente dalla conoscenza dei dati, il secondo per il recupero dell’indebito.
Nel caso concreto, il modello unico era stato trasmesso il 29.09.2016; la comunicazione di recupero, ricevuta il 17.07.2018, risulta pertanto tempestiva. La Corte richiama le Sezioni Riunite n. 4/2008/QM, secondo cui nel periodo di provvisorietà della liquidazione automatizzata nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario e non rileva la buona fede.
Nel merito, la Sezione affronta la questione centrale: se l’indennità di esproprio concorra al cumulo. Richiamando la giurisprudenza contabile e la Corte costituzionale n. 162/2022, la Corte afferma che la norma di riferimento fa riferimento a tutti i redditi del titolare, senza limitazione al solo reddito imponibile. L’indennità, pur soggetta a tassazione separata, non perde la natura di reddito. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese liquidate in € 500.
Nota della Redazione
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